Addizionale IRPEF del 10% non dovuta con versamento all’ETS
Nuova causa di esclusione dal prelievo per le società che operano nel settore finanziario
Con l’art. 1 comma 137 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) il legislatore ha nuovamente messo mano alla disciplina dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e degli amministratori del settore finanziario di cui all’art. 33 del DL 78/2010, già oggetto alcuni mesi fa di un intervento (quello operato dall’art. 1-bis del DL 84/2025) teso a escludere dall’obbligo del prelievo i dirigenti e gli amministratori delle holding industriali.
Con la legge di bilancio 2026 si introduce una nuova causa di esclusione, di natura opzionale, codificata nel nuovo comma 2-ter del richiamato art. 33 del DL 78/2010: essa è tale per cui l’addizionale del 10% non si applica ove il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni di natura variabile versi una somma almeno pari al doppio dell’addizionale altrimenti dovuta in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo; più precisamente, si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.
L’esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (come detto, almeno pari al doppio dell’addizionale che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo.
Per espressa disposizione di legge, l’attuazione della nuova norma è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini.
Nell’attesa che il provvedimento sia emanato, si può iniziare a porre alcune considerazioni introduttive sul tema al fine di ipotizzare limiti, ma anche possibili opportunità, della misura.
In primo luogo, quest’ultima trasla l’obbligo che graverebbe sul dirigente o amministratore (a titolo di obbligo impositivo nei confronti dell’Erario) sulla società o ente del settore finanziario che paga le remunerazioni.
Sotto un profilo pratico, la nuova disposizione potrebbe rispondere a manovre tese a lasciare invariato il reddito “variabile” netto del dirigente o dell’amministratore (a questo punto non gravato dall’addizionale del 10%), abbassando l’onere a Conto economico della società o ente erogante (onere a cui, a questo punto, andrebbe aggiunto quello del versamento all’ente del Terzo settore, che come detto è precondizione per accedere al regime alternativo).
In numeri, e considerando solo l’effetto delle imposte e non quello dei contributi, ordinariamente un emolumento variabile lordo di 100, tassato per ipotesi con aliquote (IRPEF e addizionali locali) del 45%, corrisponde a un emolumento netto di 45 per il percipiente, essendo il medesimo gravato per 45 da IRPEF e addizionali locali e per 10 dall’addizionale del 10%.
La società potrebbe valutare di accedere al regime opzionale, concordando con il dirigente o amministratore un netto sempre di 45, al quale a questo punto corrisponderebbe un lordo per la società di 81,8 (con imposte del 45% che ammontano a 36,8). A questo importo dovrebbe aggiungersi quello, pari a 16,4 (da versare all’ETS), corrispondente al doppio dell’addizionale del 10% calcolata su 81,8, portando l’onere complessivo per la società a 98,2; questo ultimo importo sarebbe sostanzialmente in linea con quello (100) che graverebbe sulla società nel momento in cui non si accedesse al regime alternativo in commento.
In realtà, andrebbe ulteriormente valutato un punto ulteriore, rappresentato dal titolo a fronte del quale la società effettua il versamento all’ente del Terzo settore. Pur se il versamento potrebbe presentare, se può passare la semplificazione, un “secondo fine” (quello del risparmio di imposta), per lo stesso può essere ipotizzata la natura di liberalità, non essendo ravvisabile alcuna controprestazione dell’ente del Terzo settore nei confronti della società.
Se questa circostanza verrà confermata dalle disposizioni attuative, la convenienza ad avvalersi del regime alternativo introdotto dalla L. 199/2025 potrebbe amplificarsi, consentendo la deducibilità del versamento dal reddito della società. Riprendendo la semplice ipotesi di sopra proposta, nell’ipotesi in cui la società possa dedurre integralmente l’erogazione liberale ai sensi dell’art. 83 comma 2 del DLgs. 117/2017, il relativo onere a Conto economico si ridurrebbe ulteriormente, dovendosi quantificare lo stesso al netto dell’effetto fiscale del 24%.
Le considerazioni sin qui svolte vanno chiaramente valutate alla luce del fatto che l’addizionale si applica sui compensi variabili, che come tali non sono quantificabili a priori in modo predeterminato. Saranno, in ogni caso, le disposizioni attuative a chiarire la portata della nuova misura in termini di obblighi formali e sostanziali, durata, eventuali vincoli all in all out e regime fiscale dei versamenti.
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