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LAVORO & PREVIDENZA

Fruizione dell’Adi senza soluzione di continuità

Eliminata la sospensione della misura tra un periodo di fruizione e l’altro; la prima mensilità di rinnovo è, però, dimezzata

/ Federico ANDREOZZI

Martedì, 24 febbraio 2026

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Con il messaggio n. 640 di ieri, 23 febbraio, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) alla disciplina dell’assegno di inclusione (Adi) di cui al DL 48/2023.
Nel dettaglio, l’istituto evidenzia che l’art. 1 comma 158 della legge di bilancio 2026 ha sostituito il comma 2 dell’art. 3 del DL 48/2023, eliminando il periodo di sospensione di un mese originariamente previsto allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e dei successivi periodi di rinnovo di dodici mesi.

Pertanto, i nuclei familiari beneficiari dell’Adi possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o, in caso di rinnovo, dodicesimo mese). Successivamente, fermo restando quanto chiarito dall’INPS con il messaggio n. 2052/2025 in ordine alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, il beneficio è riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, qualora la composizione del nucleo familiare sia rimasta invariata; diversamente, in caso di cambiamenti, esso decorre dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del modificato comma 2 dell’art. 3 del DL 48/2023, per la prima mensilità di rinnovo il beneficio economico è corrisposto in misura pari al 50% dell’importo rinnovato (si veda “Prima mensilità di rinnovo dell’Adi dimezzata” del 7 gennaio 2026).

L’INPS precisa, altresì, che l’art. 1 comma 159 della L. 199/2025 è intervenuto con riferimento al contributo straordinario aggiuntivo dell’Adi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del DL 92/2025, stabilendo che tale misura spetta anche ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’Adi, prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025.

Pertanto, previa verifica dei requisiti normativi, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta nel mese di novembre 2025 spetta un contributo straordinario aggiuntivo, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e comunque non superiore a 500 euro. In ogni caso, qualora i nuclei familiari abbiano fruito della diciottesima mensilità nel 2025 e presentino domanda di rinnovo – ovvero sottoscrivano il PAD nucleo – a partire da gennaio 2026, trovano applicazione le disposizioni sopra richiamate di cui all’art. 1 comma 158 della legge di bilancio 2026.

Da ultimo, l’INPS illustra l’intervento operato dalla legge di bilancio con riferimento ai limiti di spesa per l’erogazione dell’Adi e degli incentivi di cui all’art. 10 del DL 48/2023.

In particolare, in forza dell’art. 1 comma 160, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13 comma 8 lett. a) del DL 48/2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l’anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028, di 171 milioni di euro per l’anno 2029, di 173 milioni di euro per l’anno 2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

Invece, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui alla lett. b) del medesimo comma 8 dell’art. 13, si registra una riduzione di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione degli importi indicati nell’alinea dell’art. 13 comma 8 del medesimo decreto.

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