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Riforma delle detrazioni per carichi di famiglia al debutto nelle dichiarazioni

Le novità della legge di bilancio 2025 hanno comportato una modifica del prospetto relativo ai familiari a carico

/ Massimo NEGRO

Lunedì, 25 maggio 2026

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Con l’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state apportate importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.
Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e hanno comportato un “adattamento” del prospetto dei familiari a carico presente nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.

Per quanto riguarda i figli fiscalmente a carico, per effetto delle modifiche alla lett. c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, le detrazioni IRPEF spettano in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.
In pratica, sono state abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico di età pari o superiore a 30 anni non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4 (§ 1.3) ha chiarito che la detrazione spetta fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni del figlio non disabile.
Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale disciplinato dal DLgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022.

Anche a seguito dell’intervento operato con la L. 207/2024, i figli possono essere considerati fiscalmente a carico a prescindere:
- dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero);
- dal fatto che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2005 § 3.2 e n. 15/2007 § 1.4.2).
Nel rispetto dei previsti requisiti, è confermato che la detrazione spetta anche in relazione ai figli:
- nati fuori del matrimonio riconosciuti;
- adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 207/2024, è stata prevista la possibilità di beneficiare della detrazione di cui all’art. 12 del TUIR anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Per quanto riguarda gli altri familiari fiscalmente a carico (cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), per effetto delle modifiche alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, è stato stabilito che le detrazioni IRPEF spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
In pratica, sono state abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell’art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni), vale a dire:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli (es. nipoti);
- i fratelli e le sorelle (germani o unilaterali);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera.
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 207/2024, diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente. In precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Per tenere conto delle suddette modifiche, è stato adeguato il prospetto dei “Familiari a carico” contenuto nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.

Gli “altri familiari” fiscalmente a carico (cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), che venivano indicati con la lettera “A”, sono stati infatti suddivisi, in base alle istruzioni ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, tra:
- “soli ascendenti conviventi” (cioè genitori, nonni o bisnonni), individuati dalla nuova lettera “G”, per i quali spetta la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR;
- “altri familiari”, definiti come coloro “che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati, e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti”, individuati dalla nuova lettera “P” (es. fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore), per i quali non spetta più la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR, ma per i quali, ricorrendo le condizioni normativamente previste, è comunque possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni per oneri.

La L. 207/2024 ha inoltre inserito il nuovo comma 2-bis nell’art. 12 del TUIR, stabilendo che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
- ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- in relazione ai familiari residenti all’estero.

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