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ECONOMIA & SOCIETÀ

Transazioni concluse da enti locali legittime se idonee a ottenere un risparmio di spesa

La L. 1/2026 limita ai casi di dolo la responsabilità degli amministratori per gli accordi transattivi

/ Giancarlo ASTEGIANO

Lunedì, 13 luglio 2026

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Le questioni inerenti ai limiti entro cui le amministrazioni pubbliche possono transigere le controversie nelle quali sono coinvolte sono molteplici e investono in modo diretto la responsabilità degli amministratori e dei funzionari che decidono di ricorrere a questo strumento per definire posizioni controverse. Il timore di incorrere in una contestazione di danno erariale ha contribuito ad alimentare i fenomeni noti come burocrazia difensiva” e “paura della firma” e, così, a disincentivare l’uso degli accordi transattivi, anche quando questi sarebbero stati la soluzione più conveniente per l’ente pubblico.

Con la sentenza 21 maggio 2026 n. 104, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna ha respinto l’azione di responsabilità proposta nei confronti di un funzionario di un ente locale che aveva concluso un accordo transattivo, ritenendo che, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità formale, l’accordo fosse giustificato sotto l’aspetto economico e non fosse lesivo per il Comune, in quanto l’imprenditore aveva rinunciato a una parte consistente delle pretese che avevano originato alcuni contenziosi, con soccombenza del Comune.

La Corte dei Conti si è ripetutamente occupata dei limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono transigere i contenziosi ai sensi dell’art. 1965 c.c. e, in linea generale, si è affermato l’orientamento secondo cui il sindacato giurisdizionale sugli accordi transattivi va contenuto nei limiti della rispondenza delle transazioni medesime a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché all’idoneità dell’accordo transattivo a conseguire un risparmio di spesa (Corte dei Conti, Sez. controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 199/2023/PRSP). La scelta se transigere o meno spetta all’amministrazione e non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. In ogni caso, è necessaria una valutazione, anche economica, del rapporto tra gli obiettivi perseguiti e il costo, inteso come maggior spesa o minor risparmio, che deve emergere in modo esplicito dalla decisione, tenendo conto dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità. La delibera deve recare una motivazione specifica delle ragioni che giustificano l’accordo, anche in relazione al probabile esito della lite, dando conto dei pareri degli organi di controllo interno e dell’avvocatura.

In materia tributaria opera il limite ulteriore dato dal principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in base alla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., sicché l’obbligazione tributaria non può essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. In base a questo presupposto, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che non sia consentito agli enti locali aderire a una proposta di transazione fiscale, relativa a tributi gestiti direttamente, formulata in sede di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, posto che la deroga al principio di indisponibilità opera solo nei casi tipici previsti dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi, riferiti ai tributi “amministrati” dalle agenzie fiscali (Corte dei Conti, sez. contr. Toscana n. 8/2026/PAR).

In relazione alla responsabilità degli amministratori e dirigenti, anche in merito alla conclusione degli accordi transattivi, per superare la “paura della firma” è intervenuta, di recente, la L. 1/2026, che in sede di riforma delle funzioni e dell’organizzazione della Corte dei Conti ha dettato nuove norme in materia di responsabilità erariale dei pubblici dipendenti, sostituendo, per quanto di interesse in questa sede, il comma 1.1 dell’art. 1 della L. 20/94 e prevedendo che la responsabilità sia limitata unicamente a fatti e omissioni commessi con dolo nei casi di conclusione di accordi di conciliazione in mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria.

In sostanza, in relazione agli accordi transattivi e agli altri indicati sopra è esclusa la responsabilità per colpa grave e, quindi, l’adesione a strumenti conciliativi e transattivi, se non sorretta da dolo, non può più costituire fonte di responsabilità. La scelta risponde all’esigenza di incentivare gli strumenti deflattivi del contenzioso, sollevando funzionari e dirigenti da un rischio che spesso poteva esporre a contestazioni anche in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali motivate. Peraltro, il nuovo regime, per espressa previsione transitoria (art. 6), si applica anche a procedimenti e giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, purché non definiti con sentenza passata in giudicato. Il quadro che emerge è quello di un sistema che tende ad alleggerire in modo netto il rischio erariale per chi sceglie la via conciliativa. I parametri di legittimità della transazione continuano a orientare la condotta dell’amministratore, ma la loro mancata osservanza, ove non dolosa, non è idonea a generare responsabilità amministrativa.

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