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Giovedì, 9 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Da valutare la compatibilità tra RLS e Ufficiale di polizia giudiziaria con funzioni di vigilanza

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 luglio 2026

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Con l’interpello n. 2 pubblicato ieri, 8 luglio, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno a un’Azienda sanitaria locale, con il ruolo di Ufficiale di polizia giudiziaria dell’Organo di vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) della stessa azienda e, in quanto tale, competente per territorio.

Muovendo dagli artt. 13 (relativo alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), 47 e 50 (relativi alla designazione e alle funzioni del RLS) del DLgs. 81/2008, nonché dagli artt. 55 e 57 c.p.p. e dall’art. 21 della L. 833/78, la Commissione ritiene che il RLS sia una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza, con la facoltà di interfacciarsi con gli stessi e di sollecitarne l’intervento.

Il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge, invece, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà, nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le proprie attribuzioni.

Secondo la Commissione si delinea una commistione di ruoli, qualora l’RLS svolga anche il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura.

Le suddette disposizioni individuano ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.

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