L’occupazione dell’immobile senza titolo cessata giustifica l’insinuazione tardiva
La liberazione del bene segna il dies a quo per l’attivazione del creditore
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22890 di ieri, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, ove il creditore faccia valere un credito da occupazione senza titolo della curatela fallimentare, protrattosi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e la stessa non risulti ancora cessata al momento della proposizione della domanda, non può ritenersi decorso il termine di insinuazione al passivo di cui all’art. 101 comma 4 del RD 267/42, alla cui data si consolidano causa petendi e petitum della domanda.
Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di credito ex art. 101 comma 4 del RD 267/42, oltre il termine di cui al primo comma (12 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo), ove si tratti di crediti che maturino in costanza della procedura concorsuale, come nella specie, e che usufruiscano della prededuzione, sussiste un limite temporale che, secondo la giurisprudenza, va correlato al momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione allo stato passivo (Cass. nn. 17594/2019, 28799/2019, 3872/2020 e 12735/2021).
Questo limite, tuttavia, non va inteso negli stessi termini in cui opera per la proposizione delle domande tardive di cui al comma 1 del medesimo articolo (12 mesi), ma deve essere bilanciato e parametrato all’onere di preventiva attivazione in funzione del caso concreto.
Nel caso dell’occupazione sine titulo di beni immobili, la decorrenza del termine di legge presuppone che il creditore formuli la domanda di ammissione al momento della cessazione dell’occupazione dell’immobile, integrando in tale momento il dies a quo dal quale calcolare l’onere di attivazione del creditore.
Il creditore non è, infatti, tenuto a frazionare la domanda per ogni giorno di occupazione (o per ogni ragionevole periodo di tempo), proponendo una separata istanza di insinuazione (Cass. nn. 19610/2024, 34730/2021 e 20310/2018).
Il credito da ammettere al passivo con le successive domande tardive sarebbe fondato sulla medesima causa petendi della prima domanda tardiva, la quale, pertanto, non può essere frazionata con domande successive, ove il creditore sia già ammesso al passivo per il medesimo titolo (Cass. nn. 4506/2018 e 14936/2016).
Né la domanda potrebbe essere integrata in sede di opposizione, non essendo compatibile con il procedimento di formazione dello stato passivo l’eventuale variazione emendativa del petitum (Cass. nn. 37802/2022 e 4418/2025).
Al momento della proposizione dell’unica domanda (quale che sia), infatti, il creditore consuma il potere di determinazione della causa petendi e del petitum.
Nulla esclude, d’altra parte, che – in costanza di occupazione sine titulo e prima della cessazione dell’occupazione e, quindi, prima del decorso del dies a quo dal quale prende a decorrere l’onere di attivarsi – il creditore formuli anticipatamente la domanda per i crediti maturati; tale circostanza può avvenire in sede di domande tempestive, o tardive, ovvero oltre il termine di 12 mesi di cui all’art. 101 del RD 267/42, come nel caso di specie ove l’occupazione dell’immobile avveniva in epoca successiva all’apertura del fallimento.
Non può, in definitiva, escludersi il diritto del creditore a far valere il proprio credito prima della cessazione dell’occupazione, trattandosi di illecito permanente, che sorge con l’inizio dell’occupazione e si protrae sino all’avvenuto rilascio (Cass. n. 1535/2026).
Il diritto sorge dalla consumazione del fatto illecito dell’occupazione (Cass. n. 39376/2021) e, in quanto illecito permanente, matura “giorno dopo giorno” (Cass. n. 17170/2013).
In tale momento si consuma, in ogni caso, il potere di determinazione di petitum e causa petendi.
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