Domanda ultratardiva con gli stessi termini anche per il Fisco
I più lunghi termini previsti per accertamento, emissione di cartelle e formazione di ruoli non sono un’esimente di carattere generale
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, l’art. 101 comma 1 del RD 267/42 stabilisce che le domande trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a 18 mesi.
L’ultimo comma della predetta norma regola le c.d. domande “ultratardive”, stabilendo che, decorso il termine dettato dal comma 1 dell’art. 101 del RD 267/42, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive ...
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