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Sabato, 30 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Stabiliti i limiti retributivi per il calcolo dei premi INAIL 2026

Il limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è di 58,13 euro

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 30 maggio 2026

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Con la circolare n. 25 del 28 maggio 2026, ma pubblicata ieri (29 maggio), l’INAIL ha fornito le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2026.

Viene innanzitutto ricordato che i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.

Inoltre, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.

Con riferimento alla retribuzione effettiva, il nuovo limite minimo imponibile giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 58,13 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.511,38 euro.
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero: le retribuzioni corrisposte agli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera valido è pari a 51,70 euro; i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.); l’assegno o l’indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; l’indennità di disponibilità prevista nel contratto di lavoro intermittente (in tal caso i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo).

Per quanto concerne i premi assicurativi calcolati su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per l’anno 2026 è pari a 32,30 euro. Questo limite si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, mentre alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive (58,13 euro).

Con la circolare in commento, l’INAIL si sofferma sugli importi relativi alle retribuzioni convenzionali stabilite con legge e con decreto ministeriale.
Ad esempio, per i lavoratori con contratto di lavoro part time con orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2026 risulta determinata come segue 58,13 x 6 : 40 = 8,72.
Circa le retribuzioni di ragguaglio (pari al minimale di rendita), l’INAIL ricorda che queste sono assunte solo in via residuale, ovverosia laddove manchino le retribuzioni convenzionali ed effettive. Nel dettaglio, viene affermato che dal 1° luglio 2025 l’imponibile giornaliero è di 68,09 euro, mentre quello mensile è fissato a 1.702,23 euro.

Con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati, l’INAIL ricorda che la base imponibile su cui calcolare il premio è costituita da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto del minimale e massimale di rendita; dal 1° luglio 2025, il valore minimo e massimo dell’imponibile mensile ammontano, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro.

Per i lavoratori subordinati sportivi, l’INAIL ricorda che la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’art. 29 del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’art. 116 comma 3 del medesimo DPR. Dal 1° gennaio 2025, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo si assume, come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo, l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale; per il 2026, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 58,13 euro.

Nella seconda e ultima parte della circolare, l’INAIL si sofferma sulle categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari. Tra questi rientrano i titolari di imprese artigiane, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, i soggetti con oneri assicurativi a carico del Fondo ex art. 1 comma 312 della L. 208/2015, allievi IeFP, soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

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