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LAVORO & PREVIDENZA

Il caregiver non ha la precedenza assoluta per trasferimenti o mobilità geografica

La contrattazione collettiva, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, può operare una graduazione di tutele

/ Giada GIANOLA

Sabato, 18 luglio 2026

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Con la sentenza n. 23386 di ieri, 17 luglio 2026, la Corte di Cassazione torna, sotto un profilo del tutto peculiare, sulle tutele da garantire ai lavoratori caregiver.

Il caso riguarda un docente che rivendicava un diritto di precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale (oltre che in quelle di assegnazione provvisoria e di mobilità infraprovinciale, già riconosciuta), in quanto caregiver del genitore affetto da handicap grave.

In primo grado, il Tribunale aveva disapplicato le clausole del contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/2017 applicabile alla fattispecie in esame (nello specifico l’art. 13) nella parte in cui non prevedevano, in caso di mobilità interprovinciale, un diritto di precedenza assoluta nella sede di destinazione per il personale docente che dovesse assistere il genitore affetto da handicap grave.

La predetta contrattazione era stata disapplicata anche in sede d’appello, perché ritenuta in contrasto con l’art. 33 comma 5 della L. 104/92, che riconosce al lavoratore caregiver il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e prevede che lo stesso non possa essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

La Suprema Corte, per contro, è giunta a tutt’altra conclusione, sottolineando come l’indicata contrattazione non preveda un trattamento deteriore o di esclusione della categoria dei caregiver, ma una disciplina che gradua l’intensità della protezione.

In particolare, si evidenzia come il citato art. 13 del CCNI, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale (definitiva o provvisoria) contenga una graduazione delle precedenze in ragione del legame con la persona da assistere, ma anche la previsione di punteggi aggiuntivi e la precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale (per i trasferimenti definitivi viene infatti operata la distinzione tra mobilità infraprovinciale e interprovinciale).

I giudici di legittimità hanno così affermato che tale disposizione garantisce un corretto bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse e articolate sull’intero territorio nazionale, in cui le esigenze del singolo vanno contemperate con quelle di altri titolari di diritti di precedenza.

Dall’altro lato l’art. 33 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del DLgs. 297/94 (Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione) sulla tutela dei soggetti portatori di handicap, riconosce il diritto di precedenza “ove possibile”. Non si tratta quindi di un diritto assoluto, ma di un diritto il cui riconoscimento deve essere posto in relazione con l’apprezzamento di altri interessi, lasciando spazio anch’esso, implicitamente, a una graduazione della precedenza.

Delineato questo quadro a livello nazionale, la Cassazione ha rilevato che la Corte di Giustizia non ha mai affermato che il caregiver familiare abbia un diritto soggettivo, fondato sulla normativa eurounitaria, a una precedenza assoluta nei trasferimenti o nella mobilità geografica.

Nella pronuncia si citano la sentenza dell’11 settembre 2025 relativa alla causa C-38/24 e quella del 12 marzo 2026 nella causa C-597/24, dove nella prima è stato affermato che il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli nei confronti del lavoratore caregiver purché non implicanti un onere sproporzionato, mentre nella seconda – sul sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale dei docenti con disabilità – si è ritenuta non in contrasto con il diritto comunitario una normativa nazionale che, riconosciuto e graduato il diritto di precedenza, faccia prevalere, valorizzando esigenze organizzative, le operazioni di mobilità infraprovinciale rispetto ai trasferimenti interprovinciali.

È stata così esclusa la sussistenza di un contrasto tra l’art. 13 del citato CCNI e l’art. 33 della L. 104/92, così come di una discriminazione nei confronti dei docenti caregiver in punto di tutela della disabilità sul luogo di lavoro.
I giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che al figlio che assiste il genitore gravemente disabile non è negato il beneficio del diritto di precedenza negli spostamenti in generale ma esclusivamente in quelli di natura definitiva a carattere interprovinciale, restando pieno negli spostamenti nell’ambito e per la provincia, e che qualora venisse riconosciuta la precedenza assoluta nel trasferimento interprovinciale (anche per il lavoratore caregiver) verrebbe messo in crisi tutto il complesso di ripartizione delle risorse del comparto scuola.

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