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Venerdì, 17 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Indennità di funzione elemento retributivo distinto per imprese artigiane e PMI della comunicazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 luglio 2026

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Il verbale diffuso nella giornata di ieri con data 15 luglio, sottoscritto in rappresentanza imprenditoriale da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai e in rappresentanza sindacale da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil, si riferisce al contratto collettivo applicabile al personale dipendente da imprese artigiane e da piccole e medie imprese operanti nel settore della comunicazione (codice CNEL G016).

L’ambito su cui le Parti sono andate a intervenire con questo Accordo integrativo è quello dell’indennità di funzione spettante al personale con qualifica di quadro, ai sensi dell’art. 71 del CCNL in vigore per effetto delle ultime modifiche apportate dall’Accordo del 18 novembre 2024 (si veda “Per artigiani e PMI dell’area comunicazione retribuzioni in aumento da dicembre” del 21 novembre 2024).

Nello specifico le Parti, confermando il valore di 51,65 euro mensili spettante ai quadri, hanno inteso precisare che l’indennità di funzione deve considerarsi come un elemento della retribuzione distinto dal minimo contrattuale e avente incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti.

Da tale distinzione consegue che i 51,65 euro dell’indennità di funzione non sono compresi nel minimo tabellare, che dallo scorso mese di marzo (con prossimo aumento previsto per novembre 2026) ricordiamo ammontare a 2.490,07 euro per le imprese artigiane e a 2.506,93 euro per le piccole e medie imprese.

A decorrere dal cedolino paga del prossimo mese di agosto i datori di lavoro saranno pertanto tenuti a riportare l’indennità di funzione come voce autonoma e distinta, senza che ciò determini alcun obbligo di corresponsione di somme a titolo di arretrato o conguaglio con riferimento ai periodi antecedenti a tale data.

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