Nuovo OIC 5 applicabile dai bilanci 2027
È possibile l’adozione anticipata del principio contabile per i bilanci relativi all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026
Ieri l’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva dell’aggiornamento dell’OIC 5 che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione predisposti ai sensi dell’art. 2490 c.c. Il nuovo standard si applica ai bilanci in liquidazione con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2027 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci relativi all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026.
Come si evince dalle “motivazioni alla base delle decisioni assunte”, il progetto di revisione del documento nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni del previgente OIC 5.
In particolare, è emerso come la valutazione delle attività al valore di realizzo risultasse inapplicata nelle fattispecie in cui lo stesso risultasse superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori.
Un’ulteriore criticità ha riguardato il fondo per costi e oneri della liquidazione che sovente non veniva rilevato (o era rilevato in maniera parziale), a causa delle numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare elencati dal principio lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
Riconsiderando gli elementi critici in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa, nel nuovo principio si è previsto:
- per la valutazione delle poste dell’attivo, l’utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
- nella valutazione delle poste del passivo, l’utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione;
- nel caso degli oneri della liquidazione, l’iscrizione di fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.
Con riferimento agli schemi di bilancio, si è scelto di adottare una struttura maggiormente compatibile con la finalità di liquidazione, con una classificazione delle voci dell’attivo esclusivamente per natura, senza distinguere tra attivo immobilizzato e attivo circolante. È da rilevare come, qualora sia prevista la continuazione, anche parziale, dell’attività dell’impresa, gli schemi da adottare siano quelli ordinari.
Inoltre:
- nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono state aggiunte specifiche voci che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l’art. 2490 c.c., le attività in continuità da quelle in liquidazione;
- nel Conto economico sono state introdotte alcune delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e alle eventuali rivalutazioni operate nel caso in cui si ricorra al criterio valutativo alternativo descritto nel principio.
Sotto il profilo valutativo, le attività in quanto destinate alla vendita sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione in liquidazione, ovvero il prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita e dismissione, avuto riguardo delle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione. In tale contesto si precisa come tale valore non necessariamente coincida con il valore di mercato “ben potendo, per esigenze della liquidazione, la società decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi del mercato nella logica di un incasso immediato”.
Si evidenzia, inoltre, come dando seguito ai commenti pervenuti in sede di consultazione della bozza di principio, nella nuova versione dell’OIC 5 sia stata introdotta, al ricorrere di determinate condizioni, un’opzione di valutazione degli attivi al valore di realizzazione in liquidazione, anche quando superiore al valore netto contabile. Tra le condizioni richieste per l’esercizio di tale facoltà, c’è la certezza del buon esito dell’operazione e dell’attendibilità del valore di realizzazione.
Quanto alle disposizioni di prima applicazione, viene stabilito che:
- gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio devono essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29;
- le società che hanno già applicato l’OIC 5 nella sua precedente versione possono continuare ad applicarlo fino al termine della procedura liquidatoria.
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