Niente NASpI per il lavoro «in rotazione» in carcere
L’INPS illustra le ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione a seguito di attività lavorativa svolta negli istituti penitenziari
Con la circ. n. 74/2026, pubblicata ieri, l’INPS ha fatto il punto sul riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI in favore dei detenuti che hanno svolto attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari.
In via preliminare, giova ricordare un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 396/2024) con cui si afferma che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria deve essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare disciplina normativa.
Peraltro, già con il DLgs. 124/2018, il legislatore ha imposto all’Amministrazione penitenziaria l’adozione di misure che garantiscano la massima equiparazione tra la condizione del lavoratore detenuto e quella del lavoratore libero nel rispetto delle esigenze di sicurezza e trattamento penitenziario.
Ciò premesso, con la circolare in commento, l’INPS ha innanzitutto indicato le ipotesi in cui la prestazione NASpI ex DLgs. 22/2015 può essere riconosciuta in favore dei lavoratori detenuti che svolgono attività intramuraria.
La prima ipotesi di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione può sussistere al verificarsi della scarcerazione per fine pena.
Nel merito, si ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 396/2024, ha chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato.
Ne consegue, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena costituisce disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, indicati all’art. 3 del DLgs. 22/2015.
Un’altra ipotesi in cui può conseguire il riconoscimento dell’ammortizzatore sociale in questione è la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto.
Sul punto, l’INPS ricorda che, con la sentenza n. 4741/2025, la Cassazione ha affermato che anche in questo caso lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto.
In altri termini, la cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, né questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell’Amministrazione penitenziaria.
Nell’occasione, la Suprema Corte ha ulteriormente argomentato che escludere la tutela contro la disoccupazione nel caso specifico significherebbe privare il lavoratore detenuto di tutela previdenziale e assistenziale, proprio nel momento più critico del percorso di reinserimento sociale.
Ancora, possono rappresentare motivo di riconoscimento della NASpI la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto in altro istituto di pena (cfr. Cass. n. 13578/2025) nonché di ammissione a misura alternativa alla detenzione (Cass. n. 13577/2025), poiché entrambe le fattispecie costituiscono cause di disoccupazione involontaria.
Viceversa, l’accesso all’indennità NASpI non può essere riconosciuto nell’ipotesi del lavoro carcerario c.d. “in rotazione” (cfr. Cass. n. 5510/2025), caratterizzato da una temporanea inattività lavorativa conseguente a un meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti nell’ambito di un unico programma. In questo caso, evidenzia l’Istituto previdenziale, si profila sia un’unitarietà del rapporto, caratterizzato dall’avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l’aspettativa del detenuto di essere chiamato al lavoro. Pertanto, sino a quando permane l’organizzazione del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua e non vi è cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma.
Infine, l’INPS precisa che le fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro intramurario, quando rilevano ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, assumono rilievo anche sotto il profilo contributivo. In tal caso, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. “ticket di licenziamento”) ex art. 2 comma 31 della L. 92/2012, dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è idonea a generare in capo al lavoratore diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
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