Sospensione feriale per i ricorsi tributari in arrivo
Per 31 giorni sono sospesi i termini anche per gli appelli, le controdeduzioni e le memorie
Nel processo tributario trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1 della L. 742/1969 per l’intero mese di agosto, sospensione operante per qualsiasi tipologia di termine processuale.
La pausa estiva di 31 giorni, quindi, opera in primo luogo per il ricorso (il cui termine è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, art. 21 del DLgs. 546/92) e per l’appello, sia principale (il cui termine è di sei mesi dal deposito della sentenza oppure di sessanta giorni dalla notifica della sentenza ex artt. 327 del codice di procedura civile e 38 del DLgs. 546/92) sia incidentale (il cui termine è di sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale, art. 54 del DLgs. 546/92).
Oltre al termine per il ricorso e l’appello, sono sospesi per 31 giorni i seguenti termini:
- i trenta giorni per la costituzione in giudizio per il ricorrente (art. 22 del DLgs. 546/92) e i sessanta giorni per la costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del DLgs. 546/92);
- i sei mesi per la riassunzione in rinvio del processo (art. 63 del DLgs. 546/92);
- i sei mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92);
- i trenta giorni per reclamare i decreti presidenziali (art. 28 del DLgs. 546/92).
Premesso tanto, ai sensi dell’art. 1 della L. 742/1969:
- “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”;
- “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
C’è quindi una sorta di parentesi di 31 giorni da ignorare per qualsiasi termine, a condizione che abbia natura processuale.
Di conseguenza:
- se l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento o altro atto impositivo è stato notificato il 20 luglio 2026, il termine per ricorrere scade il 19 ottobre 2026;
- se lo stesso atto è stato notificato dentro il periodo di sospensione, quindi dal 1° agosto al 31 agosto, il termine per il ricorso scade il 30 ottobre 2026.
In caso di termini a mesi (si pensi ai sei mesi per impugnare la sentenza o per riassumere il processo in rinvio), bisogna aggiungere ai mesi stessi i 31 giorni della pausa estiva. Pertanto:
- se la sentenza viene depositata in agosto, il termine per l’appello scade il 1° marzo 2027 (il 28 febbraio cade di domenica, quindi il termine slitta a lunedì 1° marzo);
- ipotizzando il deposito della sentenza il giorno 17 luglio 2026 e in assenza di notifica della sentenza, il termine scade il 17 febbraio 2027.
Per effetto dell’art. 5 della L. 742/69, ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.
Qualora una cartella di pagamento o un accertamento esecutivo fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, sarà quindi opportuno notificare il ricorso (contenente la richiesta cautelare) siccome, stante l’inapplicabilità della sospensione feriale, l’udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva.
La sospensione feriale dei termini processuali opera anche per i termini a ritroso, quindi per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, che ai sensi dell’art. 32 del DLgs. 546/92 deve avvenire, rispettivamente, entro venti, dieci o cinque giorni liberi prima dell’udienza.
Trattandosi di giorni “liberi”, dal conteggio si escludono però sia il giorno iniziale, sia il giorno finale.
La pausa estiva rappresenta una parentesi a ritroso da non contare, che finisce con il comprimere i termini a difesa. Se l’udienza è fissata il 6 settembre 2026:
- il termine per depositare le memorie scade il 24 luglio 2026 (il 26 luglio cade di domenica);
- il termine per depositare i documenti scade il 16 luglio 2026.
Qualora come nell’esempio riportato il termine cada di sabato o in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno antecedente non festivo, accorciando ulteriormente il termine per il deposito.
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