False
ACCEDI
Lunedì, 13 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Sanzioni diverse per omessa fatturazione e omesso reverse charge

/ Luca BILANCINI

Lunedì, 13 luglio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Può accadere che il soggetto passivo che non vi abbia provveduto in via immediata dimentichi, poi, di inviare entro i termini di legge le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. Altrettanto frequenti sono le ipotesi in cui non è effettuata, entro le scadenze previste, l’inversione contabile nelle fattispecie in cui debitore d’imposta è il cessionario o il committente.

Trattandosi di violazioni che riguardano fattispecie distinte, differenti sono anche le sanzioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97.
Ipotizzando, in questa sede, che le suddette violazioni siano commesse dopo il 1° settembre 2024, data di entrata in vigore delle modifiche al sistema sanzionatorio operate dal DLgs. 87/2024, con riguardo alla fatturazione, può essere utile ricordare, innanzitutto, che l’obbligo di emissione del documento non rientra fra gli adempimenti per i quali l’art. 7 comma 1 lett. h) DL 70/2011 consente il rinvio al primo giorno lavorativo successivo nell’ipotesi in cui il termine scada il sabato o in un giorno festivo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 129/2020).

Volendo, quindi, ipotizzare un caso esemplificativo di tardiva fatturazione, laddove il termine per l’emissione della fattura “immediata” (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) cadesse di domenica, commetterebbe una violazione l’imprenditore, l’artista o il professionista che trasmettesse il file XML al SdI il lunedì successivo.
La sanzione per l’omessa o tardiva fatturazione è differente in relazione alla circostanza che l’operazione documentata sia o meno imponibile ai fini IVA.

Nel primo caso (operazione soggetta a IVA), la sanzione per l’omessa o tardiva fatturazione sarà pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato e non potrà comunque essere inferiore a 300 euro. L’ammontare dovuto si riduce notevolmente nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In questa circostanza, infatti, l’importo va da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.

Tornando all’esempio precedente, laddove il soggetto passivo che adotti una liquidazione periodica mensile, avesse emesso nel mese di maggio una fattura per una prestazione di servizi per imponibili 10.000 euro e IVA per 2.200 euro dopo 13 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ma avesse annotato il documento, versando correttamente l’imposta nei termini (entro il 16 giugno), la sanzione applicabile sarebbe pari a 250 euro (minimo edittale) in luogo di 1.540 euro (pari al 70% di 2.200 euro).

Se l’operazione è invece non imponibile, esente, non soggetta a IVA o, ancora, se alla cessione o alla prestazione è applicabile l’inversione contabile, il cedente o prestatore che omette la fatturazione o trasmette il documento al SdI oltre i termini è passibile di una sanzione pari al 5% del corrispettivo non documentato, con un minimo di 300 euro.
Anche in questo caso è prevista una sensibile riduzione: l’importo si attesta fra 250 e 2.000 euro se la violazione non rileva neppure ai fini della dichiarazione dei redditi.

Tornando all’esempio precedente e immaginando che la prestazione non fosse imponibile, ma esente da IVA, in via ordinaria la sanzione ammonterebbe a 500 euro (5% di 10.000 euro), ma potrebbe ridursi a 250 euro se il contribuente indicasse l’operazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di competenza.
Diversa, come si diceva, la fattispecie dell’omessa o tardiva emissione di autofattura o integrazione del documento di acquisto nel reverse charge.

Limitandoci in questa sede alla procedura di inversione contabile “interna” (e a violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024), si ricorda che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del DPR 633/72 il cessionario o committente:
- deve integrare il documento ricevuto con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotandola nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- annota il medesimo documento nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72), ai fini della detrazione.

Il soggetto passivo che, in quanto debitore d’imposta, non proceda all’integrazione del documento e alla sua registrazione entro i termini testé menzionati, è soggetto alla sanzione di cui all’art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97, compresa fra 500 euro e 10.000 euro.
L’importo è elevato ad una misura pari al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta neppure dalla contabilità.

Sempre in tema di reverse charge, nel caso in cui il soggetto passivo non abbia correttamente detratto l’imposta annotata nel registro degli acquisti, è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 comma 6 primo periodo del DLgs. 471/97, pari al 70% dell’ammontare della detrazione compiuta.
Si ricorda, in ogni caso, che le sanzioni previste per ciascuna delle violazioni analizzate potranno essere ridotte nel caso in cui il soggetto passivo si avvalga dell’istituto del ravvedimento (art. 13 del DLgs. 472/97).

TORNA SU