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Giovedì, 9 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Personalità giuridica privatistica per le società in house

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 luglio 2026

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La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 103/2026, ha precisato che le società in house non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra le articolazioni di queste, pur sussistendo ambiti nei quali il legislatore assoggetta l’ente societario al regime dell’ente pubblico.

La scelta dell’amministrazione di attuare compiti di rilievo pubblicistico attraverso uno strumento organizzativo di diritto privato – seppure connotato dalle caratteristiche di cui all’art. 16 del DLgs. 175/2016 – non incide sulla personalità giuridica privatistica.
Di conseguenza, dette società, in base all’art. 1 comma 3 del DLgs. 175/2016, restano assoggettate alle norme sulle società contenute nel codice civile e a quelle generali di diritto privato, salvo che sia diversamente disposto.

L’impossibilità di annoverare le società in house tra gli enti pubblici è comprovata, poi, dalla loro soggezione alle procedure concorsuali ordinarie e, se ne ricorrono i presupposti, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 14); soluzione che si pone in antitesi alla tradizionale regola della sottrazione degli enti pubblici da tali procedure, ribadita da ultimo dall’art. 1 del DLgs. 14/2019.

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