Nelle scuole materne e dell’infanzia cambiano i minimi retributivi da settembre
Sono previste altresì novità in materia di welfare e per la durata massima del contratto a tempo determinato
Il 7 luglio le Parti firmatarie del CCNL 28 maggio 2024 applicabile al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM (codice CNEL T271; si veda “Nuove retribuzioni nei servizi per l’infanzia e scuole materne aderenti Fism” del 13 giugno 2025) hanno siglato l’Accordo per il rinnovo della sua parte economica, scaduta il 31 dicembre 2025, per il biennio 2026-2027.
L’intesa ha determinato un incremento medio di 80 euro complessivi, rapportati al livello 6 dell’’area docenti, distribuiti in parti uguali tra la decorrenza del 1° settembre 2026 e quella del 1° settembre 2027.
Riportiamo di seguito i nuovi importi dei minimi retributivi in vigore dal prossimo mese di settembre: liv. 8, 1.910,42 euro; liv. 7, 1.868,15 euro; liv. 6, 1.699,55 euro; liv. 5, 1.679,76 euro; liv. 4, 1.592,55 euro; liv. 3, 1.543,18 euro; liv. 2, 1.540,94 euro; liv. 1, 1.482,85 euro.
Ci sono novità anche in materia di welfare, con la previsione che per gli anni 2026 e 2027 il valore delle erogazioni a carico del datore si riduca a 100 euro in caso di decorrenza dal 1° gennaio 2026 dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dall’art. 45-bis del CCNL.
Con l’occasione del rinnovo del biennio economico sono state anche introdotte due novità in materia di contratto a tempo determinato, entrambe a valere dal 30 giugno 2026.
La prima riguarda la possibilità, nei casi di carenza di personale docente abilitato o di personale educativo in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente (in particolare, dall’art. 14 del DLgs. 13 aprile 2017 n. 65), di rinnovare e/o prorogare la durata del contratto oltre i 36 e fino a un massimo di 84 mesi, senza ricorso all’autorizzazione dell’ITL e fino all’espletamento delle procedure concorsuali o abilitanti per il conseguimento del titolo.
Nel caso in cui il docente o l’educatore ottengano il relativo titolo o abilitazione nel periodo successivo ai 12 mesi iniziali di contratto, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento; invece, nel caso di conseguimento entro i primi 12 mesi del contratto a termine, non si avrà alcuna trasformazione automatica, con il rapporto a termine che proseguirà fino alla sua scadenza naturale, con possibilità di stipulare un successivo contratto a termine della durata massima di 12 mesi.
La seconda novità si riferisce alla possibilità di prorogare o rinnovare non oltre il limite massimo di 60 mesi la durata di 12 mesi del contratto a tempo determinato concluso per lo svolgimento di funzioni di coordinatore di cui alle lettere a), b) e c) del livello 7 o alle lettere a), b), c) e d) del livello 8.
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