Per i dati dei titolari effettivi serve il legittimo interesse
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 122/2026 che rivede l’accesso all’apposito Registro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (la n. 156/2026) il DLgs. 10 giugno 2026 n. 122 che, nel recepire gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/Ue, ridefinisce in modo più equilibrato e strutturato il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi delineando un sistema graduato e proporzionato, e, soprattutto, introducendo il concetto di legittimo interesse qualificato, nonché procedure di verifica e specifiche ipotesi di esclusione.
L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e a soggetti aventi un legittimo interesse.
La centralità del legittimo interesse costituisce il nuovo punto di equilibrio tra l’esigenza di trasparenza – ritenuta essenziale nella prevenzione del riciclaggio – e la tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali dei titolari effettivi.
Il legittimo interesse si presume in capo a taluni soggetti. Si pensi, ad esempio, ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti iscritti all’albo di cui alla L. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo, nonché agli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, ai professori e ai ricercatori di ruolo nelle università nonché al personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.
In aggiunta a tali soggetti, peraltro, possono avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all’accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
La richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, deve attestare l’appartenenza a una delle categorie in capo alle quali l’interesse legittimo si presume ovvero la professione svolta o la funzione esercitata da altro richiedente, connessa con la finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, nonché, salve alcune eccezioni, il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell’istanza di accesso.
La richiesta è valutata dalla Camera di Commercio e contro l’eventuale diniego è possibile avvalersi dei mezzi di tutela riconosciuti dall’art. 25 della L. 241/90 (in materia di accesso agli atti).
Il diniego all’accesso potrebbe anche essere correlato a circostanze eccezionali comunicate contestualmente a quelle relative al titolare effettivo che lo espongano a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché correlate al fatto che esso sia una persona incapace o minore d’età.
Avverso le determinazioni della Camera di Commercio sull’istanza di accesso ai dati dei titolari effettivi che abbiano comunicato tali circostanze eccezionali possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all’art. 25 della L. 241/90 sia il richiedente l’accesso che il controinteressato.
Il DLgs. 122/2026 sarà in vigore dal 23 luglio prossimo. Ai fini della sua concreta operatività, tuttavia, occorre attendere alcuni provvedimenti attuativi. In particolare:
- un decreto del MIMIT – da adottare entro sessanta giorni dal 23 luglio – dovrà aggiornare le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto in ordine alla comunicazione delle circostanze eccezionali di cui si è detto;
- entro la medesima data, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 55/2022;
- successivamente all’adozione dei suddetti provvedimenti, infine, il MIMIT dovrà sancire l’operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del DLgs. 122/2026.
Allo stato attuale, peraltro, il Registro dei titolari effettivi, nonostante l’intervento della sentenza della Corte di Giustizia Ue 21 maggio 2026 cause riunite C-684/24 e C-685/24, non è operativo.
La decisione della Corte di Giustizia Ue ha reso possibile la ripresa dei giudizi sospesi dal Consiglio di Stato. Nel frattempo Unioncamere ha precisato che per l’operatività del Registro italiano e la sua consultazione si attende la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato.
Ad oggi, infatti, sul sito internet del Registro dei titolari effettivi continua a leggersi che “è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”.
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