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Solo una previsione effettiva del possibile illecito condanna i sindaci per bancarotta

Per il concorso nel reato degli amministratori va accertata l’esistenza di tale previsione nella mente dei sindaci quanto hanno deciso di non intervenire

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 13 luglio 2026

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La recente sentenza n. 21977/2026 della Cassazione fornisce importanti chiarimenti in ordine alla responsabilità dei sindaci per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa dagli amministratori; ciò, soprattutto, con riguardo all’elemento psicologico che deve caratterizzare la condotta omissiva.

Si ricorda, in primo luogo, come il controllo affidato al Collegio sindacale non si esaurisca in una mera verifica formale, dovendo sostanziarsi nell’oggettivo raffronto tra realtà e sua rappresentazione ed estendersi al contenuto della gestione sociale, verificando che le scelte degli amministratori rispondano ai canoni di buona amministrazione e siano compatibili con i fini della società.
Rispetto a tale profilo, la Cassazione richiama il previgente testo dell’art. 2403 c.c., che poneva a carico dei sindaci un obbligo di vigilanza relativo all’osservanza, da parte degli amministratori, della legge e dello statuto, nonché dei principi di “corretta amministrazione” (e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile), quale formulazione che include la conservazione del patrimonio sociale rispetto a condotte distrattive dell’organo gestorio.

Al riguardo, e solo per inciso, appare opportuno segnalare come tali prescrizioni, con alcune rilevanti novità, siano oggi (in conseguenza delle modifiche apportate al codice civile dal DLgs. 47/2026) confluite nell’art. 2396-quinquies c.c. che, al primo comma, stabilisce che l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni.

Tornando, invece, alla decisione in commento, la Cassazione rileva come ciascun componente del Collegio sindacale sia titolare di una serie di poteri (anche impeditivi) in grado di porlo in condizione di assolvere compiutamente ed efficacemente l’incarico.
Non è dunque sufficiente una mera “presa d’atto” della formale correttezza delle scelte gestionali o degli intendimenti manifestati dal CdA, ma è necessario che la vigilanza dei sindaci si estenda al “contenuto” degli atti di gestione, tanto più quando le relative deliberazioni siano adottate in CdA, alla presenza dei sindaci.

Tali poteri riempiono di contenuto, in ambito penalistico, l’obbligo giuridico di cui all’art. 40 comma 2 c.p., riconoscendo al Collegio sindacale una posizione di garanzia. Ai fini del concorso, peraltro, ciò costituisce esclusivamente il supporto normativo. In concreto, poi, è da verificare l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera, all’attività degli amministratori e dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato (cfr. Cass. n. 20867/2021).

Da questo punto di vista occorre verificare se la condotta omissiva del “garante” abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con modalità diverse e più difficoltose.
Non è, quindi, indispensabile accertare se l’agire dei sindaci avrebbe impedito la commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma se l’attivazione del Collegio sindacale avrebbe potuto stimolare un comportamento diverso degli amministratori, più attento ai valori di salvaguardia della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio.

Tutto ciò con riguardo all’elemento materiale del concorso nel reato in questione. Relativamente all’elemento soggettivo, infatti, i giudici di legittimità sottolineano come sia loro intenzione quella di dare continuità all’orientamento che reputa sufficiente anche il dolo eventuale; ciò, tuttavia, solo a condizione che questo venga ricostruito secondo le direttrici tracciate dalle Sezioni Unite n. 38343/2014.

Si precisa, allora, come il contributo concorsuale del sindaco nel fatto illecito dell’amministratore postuli l’esistenza di elementi, dotati del necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione psicologica del sindaco stesso all’attività dell’amministratore; partecipazione che rende possibile affermare che il mancato adempimento, da parte sua, dei poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso a impedire le condotte distrattive degli amministratori, sia fuoriuscito dalla dimensione meramente colposa, per divenire elemento dimostrativo di una partecipazione dolosa, sia pure nella forma del dolo eventuale.

A tal fine, i giudici di merito devono accertare l’esistenza, nella mente dei sindaci, nel momento in cui hanno deciso di non porre in essere gli interventi contentivi in attuazione dei propri poteri-doveri, di una “previsione effettiva”; previsione alla quale sia collegabile la scelta di non attivarsi comunque, anche a rischio di contribuire a causare quella possibilità di lesione del patrimonio della società, consentendo così all’eventuale verificarsi del risultato.

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