Nuovo regime sanzionatorio per l’INPGI
L’Istituto recepisce le modifiche apportate dal DL 19/2024 alla disciplina prevista dall’art. 116 commi 8 ss. della L. 388/2000
Con la circolare n. 5 del 7 luglio 2026, l’INPGI ha illustrato la disciplina del nuovo regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti alla luce dell’approvazione del nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti.
Oltre a uniformare il regime sanzionatorio applicato alle inadempienze contributive da parte dei giornalisti assicurati e dei committenti, si prevede l’allineamento del sistema applicato dall’INPGI a quello previsto dall’art. 116 comma 8 ss. della L. 388/2000, come modificato dall’art. 30 del DL 19/2024.
Per quanto concerne le sanzioni civili per omissione contributiva ex art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge, è stato introdotto l’istituto del ravvedimento operoso. Ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile, se il pagamento avviene in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge spontaneamente (prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente previdenziale), la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento non trova applicazione.
Per “unica soluzione” si intende anche il pagamento effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. L’agevolazione non si applica in caso di pagamento in modalità rateale.
La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dell’INPGI relativamente ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Per chi effettua pagamenti periodici della contribuzione, la nuova disciplina si applica agli inadempimenti contributivi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’Istituto dal 1° gennaio 2026.
Per i giornalisti freelance/libero professionisti, la nuova disciplina si applica al versamento del contributo minimo 2026, al versamento del contributo a saldo 2025 e a tutte le irregolarità rientranti in tale casistica verificatesi dopo il 1° gennaio 2026 (anche se riferite a periodi pregressi).
Per i committenti con rapporti di co.co.co., la nuova disciplina si applica al versamento della contribuzione del mese di dicembre 2025 (scadenza 16 gennaio 2026), nonché a tutte le situazioni irregolari – qualificabili come omesso o ritardato pagamento – verificatesi dopo il 1° gennaio 2026 (ancorché riferite a periodi pregressi).
Nei casi di evasione contributiva di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) della L. 388/2000, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, elevato a 7,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione dopo i 30 giorni ed entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della denuncia spontanea (fermo restando il tetto massimo).
La misura agevolata delle sanzioni civili per evasione spetta anche in caso di pagamento rateale purché, entro i suddetti termini, sia presentata la domanda di rateazione e si provveda al pagamento della prima rata.
La nuova disciplina agevolativa si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° gennaio 2026, quindi a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate a partire dalla predetta data, anche se riferite a periodi pregressi, sempreché rientrino nei 12 mesi dalla scadenza legale del versamento.
È possibile accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lett. a) e b), nei casi in cui, accertata dall’ente la situazione debitoria, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine e subordinatamente al versamento della prima rata (art. 116 comma 8 lett. b-bis). L’agevolazione si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° gennaio 2026 e agli obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data, ma oggetto di accertamenti e contestazioni notificate successivamente alla stessa.
Infine, l’INPGI si sofferma sulle sanzioni civili per omissioni da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116 comma 10 della L. 388/2000) e sulle sanzioni connesse all’omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale. In quest’ultimo caso, la sanzione è pari al:
- 5% del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
- 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
- 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
- 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.
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