Sindaco responsabile della bancarotta con segnali d’allarme plurimi e univoci
In caso di mera omissione dei dovuti controlli bisogna valutare la presenza di tali segnali o di indici rivelatori delle condotte illecite degli amministratori
I sindaci di una società rispondono per omesso controllo, rivestendo una posizione di garanzia, anche per una condotta meramente omissiva, dal momento che non possono limitarsi alla verifica della regolarità formale della contabilità sociale, ma devono anche operare un controllo della congruità della medesima rispetto all’operatività concreta della società.
Tuttavia, quando la condotta attribuita al sindaco sia di mera omissione dei dovuti controlli, come nel caso affrontato dalla sentenza n. 32560 depositata ieri dalla Cassazione, deve potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all’epoca, già presenti “segnali di allarme” o “indici ...
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