Detrazioni edilizie trasferite agli eredi a certe condizioni da verificare anno per anno
La detrazione fiscale che spetta al de cuius si trasferisce agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare
All’erede che acquisisce la detenzione materiale e diretta dell’immobile solo in data successiva a quella di apertura della successione non è preclusa la possibilità di detrarre le rate residue della detrazione fiscale, che sarebbe dovuta spettare al de cuius per l’esecuzione di determinati interventi “edilizi”, per gli anni successivi.
In altre parole, nel caso in cui al momento di apertura della successione nessun erede detenga materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché l’unità immobiliare è concessa in comodato o in locazione a soggetti terzi), la rata di detrazione di competenza dell’anno del decesso non potrà essere detratta. Se però nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (ad esempio perché termina il contratto di comodato o di locazione), gli eredi potranno detrarre le eventuali rate annuali di detrazione residue.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 7 di ieri, 2 ottobre 2025, al fine di garantire uniformità di interpretazione della norma contenuta nell’art. 16-bis comma 8 del TUIR con riguardo alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, al c.d. “bonus verde” (di cui all’art. 1 commi da 12 a 15 della L. 205/2017) e al superbonus (di cui all’art. 119 del DL 34/2020), e nell’art. 9 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” n. 159844 con riguardo all’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica, nell’attività di monitoraggio esercitata dagli uffici.
Se le detrazioni “edilizie” vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, infatti, a determinate condizioni il trasferimento dell’immobile (che può avvenire nel caso di vendita dell’unità immobiliare o nel caso di decesso dell’avente diritto), che è stato oggetto degli interventi agevolati, può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.
Nel caso di “decesso dell’avente diritto”, l’art. 16-bis comma 8 del TUIR e l’art. 9 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” n. 159844, stabiliscono che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”.
In sostanza la possibilità per gli eredi di subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, perché il decesso avviene nell’anno stesso di sostenimento delle spese detraibili), viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In caso di decesso dell’avente diritto, quindi, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Ciò vuol dire che:
- se l’immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l’erede non può subentrare nella detrazione “edilizia”, perché non ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abbia l’immobile a propria disposizione, la detrazione “edilizia” spetta per intero a quest’ultimo erede soltanto, perché gli altri eredi non hanno la detenzione materiale e diretta dell’immobile (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 19).
Al riguardo il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2025 ha precisato che non è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile al momento di apertura della successione.
La condizione della detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede deve infatti essere verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall’erede e che per altri possa invece essere fruita.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria (nel principio di diritto n. 7/2025 ma anche nella risposta a interpello 22 dicembre 2022 n. 594) la condizione della “detenzione diretta” deve sussistere ininterrottamente per l’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l’intero immobile, tale per cui, anche nel caso di locazione a terzi di una parte soltanto dell’immobile e/o per una parte soltanto dell’anno, la quota annuale di detrazione corrispondente a quella annualità non può essere fruita.
Considerato che il requisito della detenzione materiale e diretta deve essere verificato di anno in anno, può accadere che il numero di eredi per i quali il requisito è soddisfatto può cambiare da un anno all’altro; in questi casi, anche la rata della detrazione deve essere ripartita tra gli eredi che soddisfano il requisito in ciascun anno.
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