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Sabato, 11 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Anche riguardo alle STP non mancano incertezze e rigidità

Sabato, 11 luglio 2026

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Gentile Redazione,
prendo spunto dal preciso e corretto commento di Monica Valinotti (si veda “Con le norme sulle associazioni niente liquidazione al socio che lascia lo studio” del 10 luglio 2026) laddove afferma – peraltro condivisibilmente – che le realtà professionali strutturate come studi associati comportano diverse incertezze.

È vero, ma pure nelle STP le incertezze non mancano, con l’aggiunta di essere strutturate in modo rigido. Al punto tale che, a mio giudizio, è ancora preferibile la forma associata.

Tra le rigidità secondo me ingiustificate vi sono:
- l’impossibilità di essere soci in più di una STP (e di una STP essere socia di altra STP). Possono capitare casi come il mio per cui si desidera tenere distinta l’attività di revisione con quella di consulenza. Gestirle con due STP sarebbe vietato. Come pure può capitare l’opportunità di aprire una nuova sede in luogo prima non presidiato e, nella fase di avvio, decidere di associare il partner locale in un “contenitore giuridico” separato. Anche questo sarebbe vietato con le STP;
- l’impossibilità di costituire una STP con avvocati, poiché per via di un complesso ragionamento giuridico e di sequenza temporale di norme (peraltro opinabile) sarebbe precluso costituire una STP tra commercialisti ed avvocati: bisognerebbe usare lo strumento della STA (società tra avvocati), ma in tal caso l’attività forense deve rappresentare l’attività prevalente. Limite non molto sensato e peraltro non prevedibile nei suoi sviluppi futuri: che succede se dopo qualche anno l’attività non forense diventasse prevalente?

Tra le incertezze la principale è il regime tributario.

Si dà ormai per scontato da tutti o quasi (Agenzia delle Entrate inclusa) che le STP realizzino reddito d’impresa (salvo che siano STP nella forma della società semplice). Questo perché l’art. 6 comma 3 del TUIR prevede che i redditi delle snc e delle sas, da qualunque fonte provengano, siano considerati redditi d’impresa (per le società di capitali cfr. art. 81 del TUIR).

Ma tale norma confligge con l’art. 53 del TUIR (“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”). Tale conflitto va esaminato e risolto.

A mio modo di vedere, vale il principio “lex specialis derogat generali”, per cui l’art. 53 dovrebbe prevalere sull’art. 6.

Del resto, il legislatore ha ben chiaro il fatto che le regole riguardanti gli specifici tipi di reddito sono “speciali” e quindi potenzialmente deroganti rispetto all’art. 6 del TUIR. Ad esempio, l’art. 67 del TUIR esordisce precisando che “sono redditi diversi […] se non sono conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da snc e SAS…”, precisazione del tutto inutile se l’art. 6 fosse trattabile come “assolutamente prevalente”.

C’è poi un tema civilistico/societario che alimenta il dubbio.

L’art. 6 del TUIR fa riferimento puntualmente alle sole snc e alle sas. Non anche alle STP-SNC o STP-SAS.

La legge istitutiva delle STP (L. 183/2011) all’art. 10 recita: “È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile”.

Siamo sicuri che la STP costituita secondo il modello societario della snc sia propriamente una snc e non invece un tipo societario distinto?

A ben vedere al comma successivo la norma definisce il nuovo strumento giuridico “società tra professionisti”, precisando che si tratta di una vera e propria qualifica societaria, non una mera autorizzazione all’esercizio di attività professionali assegnata ad un tipo societario preesistente.

Del resto, alle STP è proibito esercitare attività d’impresa, devono essere iscritte ai rispettivi ordini professionali, sono iscritte in una sezione separata del Registro delle imprese e devono riportare l’indicazione “STP” nella ragione sociale.

Ragion per cui, a mio modo di vedere, sono tipi societari giuridicamente distinti ed autonomi rispetto alle società commerciali. Ne adottano il “modello” ma senza assumerne integralmente la veste.

In conclusione, mi risulta paradossale e difficile da accettare che un soggetto giuridico che può solo svolgere attività di lavoro autonomo debba determinare il suo reddito secondo le regole del reddito d’impresa. In questo senso l’unico precedente giurisprudenziale (Cass. n. 7407/2021), sebbene in via incidentale, nell’ambito di una lite tra società e cliente sulla applicabilità della ritenuta d’acconto.


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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