Operazioni macroscopicamente anomale richiedono professionisti «disponibili»
Aggravante dell’abuso della prestazione professionale anche nel caso in cui l’agente, per commettere il reato, si avvalga della prestazione svolta
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26054 depositata ieri, ha confermato la condanna di due legali per i reati di truffa, falso e patrocinio infedele, che agivano in favore e in concorso di clienti accusati di frode fiscale.
Era emerso, nel corso del procedimento, un piano che prevedeva la creazione di enormi crediti di imposta (oltre 100 milioni di euro per operazioni commerciali fittizie extra Ue del valore superiore a mezzo miliardo in una sola annualità) da “spacchettare” e vendere a prezzo di saldo del tutto fuori da ogni logica di mercato, al fine di creare profitti vuoi ai danni di acquirenti ignari (con conseguente danno del privato) o compiacenti (con conseguente trasferimento del danno sull’Erario).
Si trattava di operazioni macroscopicamente anomale. Ad esempio, la rivendita di crediti ad un quinto del loro valore (come quello attuato a favore degli imputati, per oltre un milione di euro, con dilazione senza interessi e nessuna garanzia) comportava la perdita immediata della gran parte del capitale in tesi già speso; una operazione che – come fa notare la Cassazione – nessun operatore economico avrebbe posto in essere.
Come le sentenze di merito hanno sottolineato, un’opera di tale impegno non poteva essere supportata in maniera occasionale da professionisti reclutati “ad hoc”, ma richiedeva professionalità “disponibili”.
Costoro (un avvocato e un collaboratore dello stesso) avevano così operato congiuntamente in ogni fase della vicenda, fin dalle fasi degli incontri preliminari. In effetti, la Corte di merito aveva affermato – sulla base di quanto riferito dalle persone offese e dai colleghi di studio – la presenza congiunta degli imputati, nell’ambito delle rispettive competenze, evidenziando che il supporto reciproco ed il coinvolgimento fu, da sempre e per tutta la durata del rapporto, essenziale e costante.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo i giudici ritengono che, i due professionisti “avvinti da una unitaria intenzionalità truffaldina fin dall’inizio”, abbiano posto in essere una serie di condotte, strumentali e decettive, che hanno consentito di perpetuare l’inganno per quasi un triennio, sì da qualificare la truffa come reato a consumazione prolungata in relazione all’elemento psicologico doloso degli imputati.
Sul piano fattuale, i giudici valorizzano la risposta data ai primi segnali di allarme sulle indagini in corso, per tener calme le persone offese, fino alla prospettazione della necessità di corrispondere i bonifici a favore di conti non vincolati da sequestri, dei quali avevano l’operatività.
Nelle motivazioni viene più volte evidenziato come il sistema associativo posto in essere richiedesse, per la messa a profitto dei crediti IVA, l’assistenza di professionisti compiacenti e consapevoli, pertanto confutando ogni tesi difensiva sul professionista come ignaro strumento delle iniziative delittuose altrui; tesi sconfessata dalla condotta contemporanea e susseguente tenuta dagli imputati e, in particolare, dall’assunzione della difesa dei clienti imputati per frode fiscale.
La sentenza in esame si sofferma anche sulla circostanza aggravante dell’abuso della prestazione professionale (art. 61 n. 11 c.p.). Questa viene riconosciuta a prescindere dalla anteriore sottoscrizione, rispetto al contratto di acquisto del credito IVA, di uno specifico mandato, essendo sufficiente – per la creazione del rapporto di speciale fiducia che costituisce la premessa della aggravante – che vi fosse stata, da parte del professionista, l’assunzione dell’incarico di condurre trattative stragiudiziali con un istituto di credito. Ciò è, infatti, testimonianza dell’individuazione, da parte delle persone offese, di tale avvocato quale soggetto professionalmente qualificato, meritevole di fiducia, cui assegnare la gestione dei propri affari.
È stato infatti evidenziato in giurisprudenza che l’aggravante non afferisce alle sole situazioni derivanti da un rapporto di prestazione d’opera (professionale, in questo caso), ma risulta configurabile anche nel caso in cui l’agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell’ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa (Cass. n. 27148/2025).
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