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Il consumatore sovraindebitato può non mettere a disposizione il proprio TFR

La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti devono, però, essere ammissibili e convenienti rispetto all’alternativa liquidatoria

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Sabato, 11 luglio 2026

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Con la sentenza n. 243 del 13 giugno 2026 il Tribunale di Torino ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un consumatore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 lett. c) ed e), nonché ex artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019.

La pronuncia restituisce agli operatori del settore una interessante interpretazione della parola “libero” riferita, nel contesto dell’art. 67 comma 1 del CCII, al “contenuto” della “proposta” di ristrutturazione dei debiti formulata dal consumatore. Ancor più nello specifico, ai sensi della citata norma, la proposta, presentata dal consumatore sovraindebitato con l’ausilio dell’OCC, ha contenuto “libero”.

Ora, nel caso posto all’attenzione del giudice adito, ci si è interrogati sulla questione – sollevata da un creditore per il tramite di un’opposizione formulata ex art. 70 comma 3 del CCII – afferente alla compatibilità (o meno) della testé sancita libertà contenutistica della proposta rispetto alla scelta, operata dal ricorrente, di non mettere a disposizione del ceto creditorio il proprio TFR.

Il Tribunale di Torino, con la pronuncia in commento, ha statuito, sul punto, quanto segue. In primo luogo, per il tramite di un richiamo letterale dell’art. 67 comma 1 del CCII, il Tribunale ha rammentato il principio cardine della libertà di contenuto della proposta, dal quale far, preliminarmente, discendere l’impossibilità di “stigmatizzare” ex se e, dunque, in automatico, il comportamento del consumatore sovraindebitato, che, in sede di proposta e di piano ex artt. 67 ss. del CCII, avesse optato per non mettere a disposizione del ceto creditorio il proprio TFR.

Sennonché, la sentenza in esame ha, comunque, al contempo, anche individuato due condizioni e, dunque, due limiti alla summenzionata libertà nella costruzione e presentazione del contenuto della proposta, scevra della messa a disposizione del TFR.

Da un lato, occorre che il piano e la proposta risultino ammissibili “sotto gli altri profili”, segnatamente, afferenti alla sussistenza della competenza per territorio del Tribunale adito ex artt. 27 commi 2 e 3 lett. c) e 28 del CCII, alla sussistenza del presupposto soggettivo ex art. 2 comma 1 lett. e) del CCII (nello specifico, la qualifica del ricorrente alla stregua di un “consumatore”), alla sussistenza del presupposto oggettivo ex art. 2 comma 1 lett. c) del CCII (ovverosia, lo stato di “sovraindebitamento”, nella duplice alternativa accezione di crisi o di insolvenza, del consumatore) e, da ultimo, all’insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 comma 1 del CCII (nello specifico, il non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, il non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte ed il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Dall’altro, occorre che il piano e la proposta, considerata la contestazione sollevata dal creditore ex art. 70 comma 3 del CCII, garantiscano una soddisfazione dei creditori maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria, consistente nell’apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore ai sensi degli artt. 268 ss. del CCII.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, merita rammentare che, ai sensi dell’art. 70 comma 7 del CCII, in presenza di una contestazione sulla convenienza della proposta, “il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”, procedura che, come puntualmente già osservato dalla sentenza n. 71/2026 pronunciata dal Tribunale di Torino il 10 febbraio 2026, a differenza della procedura concordataria de qua, ha una “cornice predefinita”, riguardando l’universalità del patrimonio, compresi i differenziali di reddito maturandi al netto delle spese di mantenimento (ex art. 268 comma 4 lett. b) del CCII) ed il TFR (allorché esigibile, sulla scorta delle risultanze in atti e dei “temi di indagine” offerti dall’opponente), e un orizzonte temporale che prima facie potrebbe corrispondere ai tre anni necessari a maturare l’esdebitazione ex art. 282 del CCII, allorché “la condizione negativa, di non aver «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode», […] al contempo condizione ostativa alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 69 comma 1 del CCII)” fosse già stata esclusa in fase di apertura e successiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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