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LAVORO & PREVIDENZA

America’s Cup 2027 con assunzioni incentivate

Il DL 108/2026 prevede agevolazioni normative e contributive per i rapporti di lavoro a termine collegati a esigenze organizzative dell’evento

/ Luca MAMONE

Sabato, 11 luglio 2026

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Con il DL 108/2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport e per lo svolgimento di grandi eventi, sono state introdotte specifiche misure agevolative per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della America’s Cup, che si terrà a Napoli il prossimo anno.
In particolare, l’art. 4 del decreto introduce specifiche disposizioni che trovano applicazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti, per le esigenze relative all’organizzazione, alla preparazione, allo svolgimento e alla definizione delle attività dell’evento, fino alla conclusione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

In sintesi, da un lato si prevedono deroghe alla disciplina del contratto a tempo determinato, con particolare riferimento all’apposizione del termine e alla durata massima, e dall’altro la concessione di uno specifico sgravio contributivo collegato alle assunzioni in questione.

Il comma 2 dell’art. 4 in commento stabilisce che le esigenze connesse all’evento costituiscono una ragione oggettiva ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DLgs. 81/2015, che giustifica l’apposizione del termine, e che in questo caso opera anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo art. 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all’art. 21 e ai limiti quantitativi di cui agli artt. 23 e 31 dello stesso DLgs. 81/2015.

Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’evento.
In particolare, la disposizione stabilisce che:
- la durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere i 24 mesi e, in ogni caso, la data del 31 dicembre 2027;
- il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a 6.

In caso di superamento dei predetti termini troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DLgs. 81/2015 in materia di impugnazione del rapporto di lavoro a tempo determinato (con la previsione del termine decadenziale di 180 giorni) e di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, laddove vengono indicate le modalità di determinazione dell’indennità onnicomprensiva che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore a titolo di risarcimento del danno.

Peraltro, l’art. 4 comma 6 del DL 108/2026 stabilisce che i lavoratori assunti a tempo determinato per esigenze legate all’evento in questione non rientrano nel computo della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. 68/99, relativa alle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili.

Confermata la disciplina del lavoro sportivo

Per quanto riguarda i lavoratori “strettamente” sportivi, resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 25 e 26 del DLgs. 36/2021, compreso il regime del rapporto di lavoro sportivo a tempo determinato, ove più favorevole.
Nel merito, si ricorda che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.

Ancora, l’art. 4 del DL 108/2026 stabilisce che, limitatamente ai rapporti di lavoro collegati all’evento della “America’s cup 2027”, la cessazione dei contratti a tempo determinato per scadenza del termine connesso all’evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure in materia di licenziamento collettivo.

Infine, si riconosce, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all’evento, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (Ue) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis.
Spetterà a un successivo decreto ministeriale individuare la misura e le modalità di applicazione dell’esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa pari a 600.000 euro per il 2026 e 1.800.000 euro per il 2027.

L’esonero in questione non sarà cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decadrà in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti.

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