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Sabato, 11 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Tutela del contribuente problematica dopo la sentenza di assoluzione

/ Rebecca AMATO

Sabato, 11 luglio 2026

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Il tema dell’efficacia del giudicato penale nell’ambito del processo tributario è regolato dall’art. 21-bis del DLgs. 74/2000, che è stato completamente modificato dal DLgs. 87/2024 in un’ottica di attenuazione del c.d. “doppio binario”.

La nuova disposizione prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento assuma efficacia di giudicato nel processo tributario se sono integrate tre condizioni: che l’assoluzione sia stata pronunciata “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”; che si tratti del medesimo soggetto; che si tratti degli stessi “fatti materiali” oggetto del processo tributario.

La Consulta, chiamata a pronunciarsi in ordine alla costituzionalità della norma con la sentenza del 13 aprile 2026 n. 50, ha sostenuto la piena compatibilità dell’art. 21-bis citato con la Costituzione e ha delineato i confini entro cui la sentenza penale di assoluzione trova ingresso nel processo tributario.

Il comma 2 dell’art. 21-bis del DLgs. 74/2000 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile “può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio”.
Si rammenta che l’art. 20 del DLgs. 74/2000, nonostante le modifiche del DLgs. 87/2024, è rimasto immutato nella parte in cui stabilisce che “Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”.

Potrebbe dunque accadere che il processo tributario sia ormai concluso con una sentenza definitiva quando il giudice penale adotta la sentenza di assoluzione.
La norma nulla dispone al riguardo, tuttavia una primissima giurisprudenza di legittimità con le pronunce del 27 luglio 2025 n. 21595 e del 30 aprile 2026 n. 12133 ha sostenuto che non è impedito “alla parte di far valere in un momento successivo – innanzi alla stessa Amministrazione finanziaria o in sede riscossiva ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 74 del 2000 – gli effetti derivanti dal giudicato penale ai fini della caducazione della sanzione che nel giudizio sia stata irrogata”.

Ove il contribuente non abbia impugnato l’atto, pare difficilmente ipotizzabile ricorrere all’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater della L. 212/2000, ciò in quanto il giudicato penale quasi certamente si sarebbe formato oltre il termine annuo necessario ai fini della predetta autotutela. Per effetto dell’art. 10-quater comma 2 della L. 212/2000, l’obbligo di autotutela “non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”.

Per cui al contribuente che non ha pagato in tutto o in parte le somme pretese non resterebbe che attendere un atto della riscossione da impugnare onde far valere il sopravvenuto giudicato penale assolutorio.
Diverso è il caso del contribuente che abbia ormai pagato, in tutto o in parte, gli importi contestati perché magari non ha mai impugnato l’atto ed è stato raggiunto da atti della riscossione oppure a seguito del giudicato tributario definitivo sfavorevole.

Escludendo anche in questo caso l’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater della L. 212/2000 soggetta al limite dell’anno da quando l’atto inoppugnato è divenuto definitivo, si potrebbe presentare una domanda di rimborso ex art. 21 comma 2 del DLgs. 546/92, considerato che le somme pagate sarebbero a questo punto indebite in ragione del sopravvenuto giudicato penale. Ai sensi della norma richiamata, “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

In tale caso, il contribuente potrebbe presentare la domanda di rimborso entro due anni da quando si è formato il giudicato penale assolutorio dinanzi alla Corte tributaria. Infatti, il giudicato penale assolutorio rappresenterebbe il presupposto per la restituzione, ovvero il “fatto successivo” al pagamento che legittimerebbe la restituzione.
L’interpretazione prospettata è il frutto di una lettura estensiva della norma che potrebbe tuttavia non incontrare il favore della giurisprudenza, che, spesso, interpreta molto restrittivamente la possibilità di presentare domanda di rimborso nei due anni dal presupposto per la restituzione ex art. 21 del DLgs. 546/92.

Più macchinosa appare la possibilità di ricorrere alla revocazione straordinaria della sentenza tributaria.
Ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c. la revocazione straordinaria è possibile “se sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”.
Si dovrebbe presupporre, con non poca fatica, che il giudicato penale possa essere inteso quale “documento decisivo” e “trovato”, ovvero sopravvenuto al giudicato tributario.

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