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Sabato, 11 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nell’elenco degli esperti con incarichi di commissario giudiziale nel sovraindebitamento

Il CNDCEC ritiene che le due esperienze professionali possano essere dello stesso tipo

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 11 luglio 2026

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Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 63 pubblicato ieri, ha chiarito che gli incarichi di commissario giudiziale assunti dal professionista nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono positivamente valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di cui all’art. 13 comma 5 del DLgs. 14/2019 (CCII).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 comma 3 del CCII contempla alcuni requisiti per l’iscrizione al suddetto elenco e precisamente che il professionista deve: essere iscritto da almeno 5 anni all’Albo; essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia; aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

Con riferimento a tale ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021 – sul presupposto che il professionista debba possedere le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa – danno rilievo alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, individuando espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa. Queste indicazioni sono state integrate dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, successivamente aggiornato, in seguito al decreto correttivo-ter di cui al DLgs. 136/2024, con il decreto del 23 aprile 2026, il quale, nell’Allegato 4, dà alcune indicazioni da seguire per la valutazione delle precedenti esperienze.

Come precisato nella Nota informativa n. 86/2026, le precedenti esperienze da documentare ai fini dell’iscrizione nell’elenco sono quelle di:
- soggetto incaricato dall’esperto ex art. 16 comma 2 quarto periodo del CCII;
- attestatore ex artt. 67 comma 3 lett. d), 161 comma 3, 182-bis comma 1 e 186-bis del RD 267/42, ovvero ex artt. 44 comma 1 lett. a), 54 comma 3, 56 comma 3, 57 comma 4, 63, 64-bis, 87 comma 3, 99 comma 2, 100 comma 1 e 284 del CCII;
- gestore della crisi ex art. 7 della L. 3/2012, ovvero ex art. 74 del CCII;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare il debitore nella CNC, ovvero finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori, di piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO), di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all’art. 23 comma 1 lett. a), b) e c) del CCII, ovvero da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all’esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione, concordati preventivi con continuità e PRO, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- commissario giudiziale;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco possono essere individuati nel numero minimo di due e, attesa la lettera della norma, secondo il CNDCEC si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche per aver svolto incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo.

Il commissario giudiziale riveste la funzione di pubblico ufficiale e svolge le attività di vigilanza, accertamento e informazione disciplinate nel concordato preventivo; tuttavia, la medesima figura – visto il rinvio dell’art. 74 comma 4 del CCII alla disciplina del concordato preventivo e all’art. 93 del CCII – è prevista anche in tema di sovraindebitamento nell’art. 78 comma 2-bis del CCII per il concordato minore, ovvero, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del CCII, per le procedure familiari, quando uno dei debitori non è un consumatore, stante l’applicazione della disciplina del concordato minore.

Gli incarichi di commissario giudiziale assunti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento consentono, quindi, di assolvere il requisito necessario ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti.

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