Tax credit investimenti 4.0 anche con liquidazione revocata se l’attività continua
L’interconnessione tardiva deve essere sempre giustificata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 139 di ieri, ha analizzato la spettanza del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020 in relazione a una complessa fattispecie in cui si sono verificati lo scioglimento della società e la liquidazione (poi revocata), l’affitto di ramo d’azienda e la scissione.
Nel caso di specie, l’impresa ha originariamente acquistato macchinari entrati in funzione nel corso del biennio 2021-2022, ma che sono stati interconnessi al sistema informatico solo nel maggio 2025 a causa delle vicende aziendali dalle quali è stata interessata.
La prima questione posta riguarda la sussistenza del requisito soggettivo nonostante, per il periodo tra il 19 maggio 2022 e il 14 febbraio 2023, l’impresa si sia trovata in stato di liquidazione e i beni siano stati concessi in affitto d’azienda in un’ottica di continuità aziendale.
L’art. 1 comma 1052 della L. 178/2020 stabilisce che il credito d’imposta 4.0 non spetta alle imprese soggette a procedure liquidatorie, in quanto la finalità di tali procedure non è congruente con la ratio dell’agevolazione stessa, che mira al rinnovamento degli asset delle imprese in attività.
La norma mira, quindi, a escludere dall’agevolazione imprese che, ancorché rientranti tra i soggetti potenzialmente beneficiari del credito d’imposta, sono sottoposte a procedure di natura liquidatoria finalizzate alla chiusura dell’attività. Nella risposta a interpello n. 719/2021, riguardante la fruizione del credito d’imposta in presenza di accordi di ristrutturazione, l’Agenzia ha confermato, infatti, che non fa perdere il diritto al credito d’imposta l’accesso a strumenti di regolazione della crisi che prevedono la continuità aziendale.
Nel caso in esame, sulla base della descrizione nell’istanza, risulta che la “dichiarazione giudiziale di scioglimento” ai sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c., disposta con provvedimento del Tribunale, su istanza di alcuni soci, “per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea”, non persegue nel caso di specie finalità liquidatorie.
Nell’ipotesi prospettata dalla società emerge, infatti, che la stessa, nel periodo compreso tra la data di dichiarazione giudiziale di scioglimento e quella di revoca (18 giugno 2022-14 febbraio 2023), ha continuato le trattative per raggiungere un accordo finalizzato a regolare le fasi progressive della separazione dei due rami d’azienda, firmato il 26 gennaio 2023, dando atto della volontà delle parti di voler proseguire l’attività. A seguito di tale accordo, in data 14 febbraio 2023, l’assemblea dei soci ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione.
Sul punto, l’Agenzia osserva che la revoca della dichiarazione giudiziale, in via di principio, comporta il ripristino del regime ordinario d’impresa senza estinzione del soggetto giuridico che prosegue l’attività mantenendo i diritti acquisiti prima dell’apertura della procedura.
Pertanto, data la ratio sottesa alla disciplina agevolativa e il raggiungimento delle finalità che si prefigge (modernizzare il sistema produttivo dell’impresa e, di riflesso, del sistema Paese attraverso la concreta ed effettiva realizzazione degli investimenti), nel presupposto che, sulla base di quanto rappresentato, durante il periodo di liquidazione giudiziale l’attività d’impresa sia continuata, come confermato, del resto, dal fatto che lo stato di liquidazione è stato successivamente revocato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sia condivisibile la soluzione interpretativa prospettata, circa la maturazione del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 e 2022.
Quanto alla possibilità di beneficiare del credito d’imposta in relazione a beni acquistati nel 2021-2022 ma interconnessi nel 2025, nel presupposto che quanto rappresentato nell’istanza in relazione al ritardo nell’interconnessione (dovuto nel caso di specie a inconvenienti di natura tecnica) e assunto acriticamente trovi riscontro nei fatti, l’Agenzia afferma che la società possa fruire del citato credito con la modalità indicata nella circolare n. 9/2021 (§ 5.4), dal momento dell’avvenuta interconnessione dei beni appartenenti al complesso aziendale della stessa società.
In relazione alla fruibilità del credito d’imposta, a seguito di operazione di scissione societaria, da parte del soggetto beneficiario del ramo di azienda comprensivo dei beni oggetto di investimento, vengono richiamati i chiarimenti della circ. n. 9/2021 (§ 5.6.1) e della circ. n. 8/2019 (§ 2.3).
Alla luce dei richiamati chiarimenti di prassi, tenuto conto che il credito d’imposta è compreso nel ramo di azienda oggetto di assegnazione alla beneficiaria della scissione, ramo d’azienda che, nel caso di specie, comprende, tra l’altro, anche gli investimenti agevolati, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società beneficiaria della scissione possa fruire del credito d’imposta maturato dalla società scissa, a prescindere dal carattere “non proporzionale” dell’operazione di scissione.
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