ACCEDI
Martedì, 9 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Non osta alla ristrutturazione dei debiti l’acquisto sproporzionato ma giustificato

L’acquisto di un’auto da parte del sovraindebitato è un’assunzione di obbligazione solo «colposa» vista la necessità di spostamento

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Martedì, 9 giugno 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La sentenza del Tribunale di Torino del 15 maggio 2026, con cui è stato omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare proposto da due membri della stessa famiglia (segnatamente, due coniugi conviventi), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui artt. 66 e 67 ss. del DLgs. 14/2019, si pone nel solco dell’oramai sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale interpretativo della delicata nozione di meritevolezza o, più precisamente, di “colpa grave” nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, qualificata, dall’art. 69 comma 1 del CCII, alla stregua di una “condizione soggettiva ostativa” all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII (nonché, si consenta l’ulteriore precisazione, alla stregua di una condizione, la cui ricorrenza occorre escludere anche ai fini della concessione dell’esdebitazione ex art. 282 comma 2 del CCII, una volta decorso il triennio dall’apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII).

Ora, a differenza dell’interpretazione restituita dalla giurisprudenza (per lo più, di merito) sotto la vigenza della oramai abrogata L. 3/2012, allo stato attuale e, dunque, sotto l’egida del nuovo CCII, si ritiene che il concetto di colpa grave debba essere valutato “tenendo conto del comportamento del debitore sul piano oggettivo, in un’ottica scevra da giudizi morali e utilizzando come riferimento per il confronto non l’uomo avveduto e coscienzioso (parametro su cui si basa di regola la valutazione della colpa nell’illecito aquiliano), bensì il soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte” (cfr. ex multis Trib. Avellino 9 gennaio 2025).

Il che, pertanto, consentirebbe di delineare due distinte categorie di sovraindebitamento non determinato con colpa grave: l’uno, già noto anche sotto la vigenza della L. 3/2012, causato da uno “shock esogeno” (situazione in cui il debitore ha contratto le obbligazioni, avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, e si è poi ritrovato nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa di un evento sopravvenuto ed imprevedibile, il c.d. “shock esogeno”, quale un licenziamento o una malattia); l’altro, coniato di recente, denominato “indotto o necessitato” (situazione in cui il debitore, pur non avendo ponderato in modo corretto la propria solvibilità, è stato spinto da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di una giustificazione razionale).

Nel sovraindebitamento indotto o necessitato, considerata l’assenza di un evento esterno ed imprevedibile, occorrerebbe, poi, secondo la pronuncia in esame, operare, tenuto conto del materiale probatorio fornito anche tramite la relazione ex art. 68 comma 2 del CCII redatta dal gestore della crisi, “una valutazione complessiva delle concrete circostanze e della condotta del debitore, avendo come riferimento la comparazione con l’uomo di minima diligenza”.

Ciò premesso, il pregio della sentenza in commento certamente può essere, anzi tutto, individuato nell’enunciazione o, meglio, nella rinnovata conferma del principio appena enunciato; tuttavia, chi scrive ritiene che la specifica fattispecie affrontata dal Tribunale di Torino possa in verità, altresì, rappresentare ed assurgere ad un valido esempio concreto – peraltro, particolarmente frequente nella prassi – di sovraindebitamento indotto o necessitato.

Ora, nel caso di specie, nella massa passiva di uno dei due coniugi, si è riscontrata la presenza (anche) di un debito, connotato da una natura chirografaria (allorché non munito di alcun privilegio, pegno o ipoteca), derivante un contratto di prestito personale, finalizzato all’acquisto di una autovettura e stipulato in un tempo in cui il consumatore contraente risultava essere già sovraindebitato.

La sentenza ha preliminarmente ritenuto “colposa” l’assunzione di tale obbligazione, ma, al contempo, non connotata da una gravità tale da comportare la qualificazione del comportamento in termini di colpa grave, avendo il ricorrente ben dimostrato la causa di tale ulteriore indebitamento, segnatamente individuata nella “necessità di spostamento determinata dalle esigenze familiari e lavorative”.

Il che, pertanto, in una condivisibile ottica di favor debitoris, sintonica con lo spirito del nuovo CCII, consente di affermare che non osti all’accesso alla procedura di cui agli artt. 67 ss. del CCII l’assunzione “colposa” di una obbligazione, in quanto sproporzionata, allorché risulti ben dimostrata la “causa” della stessa, connessa, ad esempio, “ad esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie e degli stretti familiari”.

TORNA SU