Domande di AUU dal 21 aprile definite in via provvisoria
Con la circolare n. 81 di ieri, l’INPS ha illustrato le novità introdotte dall’art. 7-bis del DL 19/2026 (decreto “PNRR”, conv. L. 50/2026) in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, chiarendo l’ambito di applicazione e i requisiti di accesso, nonché i criteri di determinazione dell’importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione.
Si ricorda che in sede di conversione del DL 19/2026 sono state introdotte importanti novità in materia con modifica degli artt. 1, 3 e 6 del DLgs. 230/2021 (si veda “Novero dei beneficiari dell’assegno unico più ampio” del 22 aprile 2026).
Nella circolare si precisa che le disposizioni introdotte incidono sui requisiti di accesso alla prestazione in capo al richiedente, estendono la platea dei figli beneficiari e rimodulano la disciplina degli adempimenti connessi alla presentazione della domanda; le stesse devono essere interpretate e applicate in conformità ai principi e alle regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento Ce 883/2004.
Quanto alla disciplina transitoria, si specifica che le domande presentate a decorrere dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore del citato art. 7-bis del DL 19/2026, sono definite in via provvisoria in attesa dell’adeguamento del servizio telematico di presentazione della domanda alla nuova disciplina.
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