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Lunedì, 14 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Dal 2026 impianti fotovoltaici solo nel bonus casa

/ Arianna ZENI

Lunedì, 14 settembre 2026

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Per l’installazione di impianti fotovoltaici può competere, a determinate condizioni, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”). Ai sensi della lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR (dal 2027, art. 17 comma 1 lett. h) del DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, c.d. nuovo TUIR), infatti, il bonus può spettare anche per gli interventi di recupero finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, tra i quali rientra l’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni.

Come più volte ricordato dall’Amministrazione finanziaria, invece, sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici non può competere l’ecobonus spettante in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e ai commi 344-247 dell’art. 1 della L. 296/2006 (dal 2027 art. 372 del nuovo TUIR), in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia “pulita” (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2020, n. 28/2022 e n. 17/2023, ris. Agenzia delle Entrate n. 207/2008 e, da ultimo, la guida Agenzia delle Entrate giugno 2026, p. 16).

Fino al 31 dicembre 2025, poteva altresì competere per i medesimi interventi il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, in presenza dei necessari presupposti soggettivi e oggettivi, a condizione di essere “trainati” in ragione della loro effettuazione congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 e/o agli interventi di miglioramento sismico di cui al comma 4 dell’art. 119.

Dal 1° gennaio 2026, pertanto, l’unico bonus fiscale eventualmente fruibile per detti interventi è il c.d. bonus casa che può spettare nella misura variabile del 36% o 50% se le spese sono sostenute nel 2026, oppure del 30% o 36% se sono sostenute nel 2027 (l’aliquota maggiorata è applicabile se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

Giova ricordare che per poter beneficiare del “bonus casa”, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (e di sistemi di accumulo integrati in essi), che possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente intese, essendo sufficiente, in tal caso, acquisire idonea documentazione (es. scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento del risparmio energetico “in applicazione della normativa vigente in materia”, devono essere installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione apparecchi elettrici, ecc.). L’impianto, quindi, deve essere posto direttamente a servizio dell’abitazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022 e guida “Recupero patrimonio edilizio” giugno 2025) e deve avere potenza non superiore a 20kW.

In altre parole, la detrazione IRPEF, di cui all’art. 16-bis del TUIR, non compete per l’installazione di un impianto con potenza superiore a 20 kW o di un impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione.

Si ricorda, infine, che in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027, la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR spetta fino ad un ammontare complessivo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Posto che, secondo la costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, il tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro è unico e riguarda tutte le tipologie di interventi agevolati elencati al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, nel caso in cui, nel corso dello stesso anno venga installato un impianto fotovoltaico per un’abitazione oggetto di altri interventi di recupero edilizio, sono detraibili le spese fino al raggiungimento del limite di 96.000 euro.

Rimane fermo che in caso di interventi autonomi eseguiti in anni diversi il tetto massimo di spesa detraibile potrebbe moltiplicarsi (si veda “Impianti fotovoltaici nel bonus casa con tetto di spesa unico” dell’8 novembre 2025).

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