Il socio di società di capitali ristretta beneficia del giudicato favorevole alla società
Nel sistema post L. 205/2017 il socio è un responsabile solidale
Grazie all’art. 23 del DLgs. 148/2026, la c.d. presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, di origine giurisprudenziale, viene a tutti gli effetti confermata dal legislatore.
Nel contempo sono posti alcuni paletti alla sua operatività, infatti:
- va dimostrata l’esistenza di ricavi non contabilizzati e non dichiarati o di costi inesistenti dedotti (il recupero di costi per mancanza di documentazione o per difetto di inerenza non legittima, di conseguenza, la presunzione);
- il reddito imputato al socio mantiene la natura di reddito finanziario quindi sconta la tassazione con le limitazioni previste per i dividendi.
Qualora, come avviene nella maggioranza delle ipotesi, si tratti di soci persone fisiche non imprenditori i dividendi sono tassati mediante ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/73.
Pertanto, la società dovrà ricevere due accertamenti:
- uno sulla maggiore IRES quale naturale conseguenza dell’accertamento inerente al modello REDDITI;
- uno sull’omessa esecuzione delle ritenute che la società avrebbe dovuto effettuare, inerente al modello 770.
Il socio è un responsabile solidale ai sensi dell’art. 35 del DPR 602/73, e, onde essere chiamato a rispondere del debito sociale a titolo di ritenuta, deve riceve l’autonoma notifica dell’accertamento esecutivo.
Alla luce di quanto esposto deve essere analizzata e, in taluni casi, rivista la giurisprudenza formatasi negli anni in merito ai risvolti processuali della presunzione in esame.
Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità sul tema riguarda pressoché esclusivamente il sistema ante L. 205/2017, in cui ancora non c’era la ritenuta a titolo di imposta. La situazione era molto simile a quella che si verifica nei tributi imputati per trasparenza nelle società di persone: c’era l’accertamento sulla maggiore IRES e quello sull’IRPEF imputata “a cascata” sui soci, pro quota.
In primo luogo, i ricorsi proposti dalla società contro i due accertamenti (IRES e ritenuta) andranno per quanto possibile riuniti ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 546/92; la riunione dovrà avvenire anche nei confronti del ricorso proposto eventualmente dal socio, laddove possibile.
Se per una qualsivoglia ragione la riunione non è più fattibile, a nostro avviso rimane possibile nonché opportuna la sospensione del processo instaurato contro l’accertamento sulla ritenuta e di quello del socio, in attesa che termini quello sulla maggiore IRES, processo pregiudiziale (Cass. 10 settembre 2024 n. 24278, Cass. 6 aprile 2017 n. 8988, relative al contesto ante L. 205/2017, in cui ancora non c’era la ritenuta a titolo di imposta).
Sebbene in primo grado tra società e soci ci sia un litisconsorzio facoltativo, in appello dovrebbe a nostro avviso operare l’art. 331 del codice di procedura civile, essendo la situazione inscindibile. Allora, se l’appello non viene notificato pure al socio parte del primo grado, la Corte di secondo grado dovrà integrare il contraddittorio.
L’aspetto più rilevante derivante dal fatto che il socio, a differenza di quanto poteva dirsi nel sistema ante L. 205/2017, è ora un responsabile solidale riguarda l’estensione del giudicato sulla società (obbligato principale).
Opera l’art. 1306 del codice civile, quindi il socio beneficia del giudicato favorevole ottenuto dalla società.
Nel momento in cui riceve l’accertamento esecutivo, salvo questo sia impugnabile per vizi propri, il socio deve quindi valutare se omettere l’impugnazione o meno. Tenendo presente che, anche se la omette, il giudicato favorevole ottenuto dalla società farà stato nei suoi confronti.
La giurisprudenza pregressa, comunque, richiamando la teoria del c.d. giudicato riflesso di fatto riteneva estendibile nei confronti del socio il giudicato ottenuto dalla società (Cass. 29 giugno 2025 n. 17459, Cass. 13 settembre 2024 n. 24688).
Il giudicato sfavorevole formatosi nei confronti della società non si estende automaticamente, ma ben può essere valutato dalla Corte tributaria.
Oltre a ciò, se la società definisce mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale l’accertamento sulla ritenuta pagando le somme, il debito si estingue anche nei confronti del socio (obbligato solidale).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941