Rettifica a ostacoli se l’associazione applica l’IVA sulle operazioni verso i soci
In base al principio di cartolarità l’imposta è dovuta salvo che sia eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale
Se un’associazione che fornisce servizi ai propri associati dietro corrispettivo, pur potendo beneficiare del regime di esclusione IVA ex art. 4 comma 4 del DPR 633/72, ha emesso erroneamente fattura con applicazione dell’imposta e non ha provveduto alla correzione dell’errore, il tributo resta dovuto, salvo che sia eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.
È quanto emerge, in sintesi, da alcune ordinanze della Cassazione (nn. 15694/2024, 2808/2026, 2810/2026, 3052/2026), pronunciate con riferimento al caso di un’associazione di categoria che aveva reso servizi contabili, fiscali e amministrativi a favore degli associati.
L’associazione integrava i requisiti richiesti dal citato art. 4 comma 4, in quanto:
- non esercitava in via principale attività commerciale;
- le prestazioni erano rese a favore degli associati in conformità alle finalità istituzionali.
Tuttavia, anziché considerare i servizi fuori campo IVA, essa aveva emesso fattura con applicazione dell’imposta e presentato la dichiarazione annuale indicando le citate operazioni come imponibili, senza provvedere al relativo versamento.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, aveva richiesto il pagamento dell’IVA dichiarata e non versata.
Secondo i giudici di legittimità l’associazione non avrebbe dovuto emettere fattura. Tuttavia, avendo operato diversamente, essa era tenuta, in virtù del principio di cartolarità, a versare l’IVA esposta nei documenti, salvo che avesse provveduto a correggerla tempestivamente mediante la procedura di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, così da consentire l’applicazione dell’esatta imposta dovuta e il corretto esercizio della detrazione da parte del destinatario.
La Suprema Corte ha ribadito, in definitiva, il principio già espresso nell’ordinanza n. 20843/2020, fondato sulla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui chiunque esponga l’IVA in una fattura è debitore dell’imposta (art. 203 della direttiva 2006/112/Ce), indipendentemente dall’obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta al tributo (cfr. anche Corte di Giustizia Ue, causa C-712/17, nonché causa C-138/12). Pertanto, il soggetto passivo che ha emesso il documento ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica ex art. 26 del DPR 633/72, ovvero “qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario” ai fini della detrazione.
Quest’ultima condizione presuppone che:
- il documento erroneamente emesso sia stato tempestivamente ritirato dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, annotandolo sul registro degli acquisti o in altre scritture contabili volte a evidenziare il diritto alla detrazione;
- ovvero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della fattura.
In particolare, nei casi esaminati con le ordinanze n. 3052/2026 e n. 2810/2026, si esclude che la rettifica possa avvenire mediante presentazione, da parte dell’ente, di una dichiarazione integrativa, dovendo piuttosto interessare le fatture, le quali non cessano di produrre effetti in ragione della modifica della dichiarazione.
La Suprema Corte, peraltro, non si ferma a tale considerazione: non solo, infatti, la dichiarazione integrativa non avrebbe l’effetto di regolarizzare la posizione del soggetto passivo, ma non sarebbe neppure ammissibile, posto che il principio di generale emendabilità della dichiarazione, redditi o IVA, si riferisce all’ipotesi ordinaria nella quale essa rivesta carattere di dichiarazione di scienza e non alle parti in cui essa ha carattere negoziale (salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale e obiettivamente riconoscibile dell’errore).
L’indicazione in dichiarazione delle prestazioni verso gli associati come operazioni imponibili costituirebbe, dunque, secondo i giudici, una manifestazione della volontà di non usufruire del regime agevolato, come tale irretrattabile (cfr. ancora Cass nn. 3052/2026 e 2810/2026).
Tale ultima affermazione, tuttavia, suscita qualche perplessità, in quanto sembrerebbe ricondurre la disciplina dettata dall’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 a quella dei regimi “opzionali”, legati a un comportamento concludente, circostanza che non pare trovare riscontro nel tenore della norma di riferimento.
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