Pensione ripetibile se non è segnalata la ripresa dell’attività lavorativa
L’assicurato deve comunicare ogni dato che modifica la condizione rappresentata nella domanda di prestazione
La sentenza n. 25154/2026 della Cassazione riguarda l’indebito pensionistico. Nel riepilogarne la disciplina, la pronuncia si concentra, in particolare, su una delle condizioni richieste ai fini della sua irripetibilità, vale a dire l’errore imputabile all’INPS. Più nello specifico, i giudici di legittimità individuano i limiti entro i quali tale errore può configurarsi qualora l’INPS non consideri fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, esaminando, altresì, i limiti e l’estensione dello speculare dovere di collaborazione posto in capo all’assicurato.
Nel caso di specie, nella domanda volta a ottenere la prestazione pensionistica, l’assicurato aveva comunicato all’INPS la cessazione dell’attività lavorativa; in attesa della determinazione dell’Istituto, la situazione dichiarata nella domanda era però mutata, in quanto vi era stata una ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore prima dell’effettivo accesso al trattamento pensionistico. La ripresa dell’attività lavorativa non era tuttavia stata segnalata all’INPS, che aveva quindi erogato la pensione, diventata, a quel punto, indebita a causa dello svolgimento di un’attività lavorativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Nella sentenza in esame viene ricostruito il quadro normativo in materia di indebito pensionistico, rappresentato dagli artt. 52 e seguenti della L. 88/89 e dall’art. 13 della L. 412/91, disposizioni che dettano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla regola generale della ripetibilità dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c.
Sulla base di tale normativa, la giurisprudenza ha da tempo individuato quattro concorrenti condizioni ai fini dell’irripetibilità delle somme corrisposte e non dovute, vale a dire: il pagamento delle somme deve avvenire in base a un formale e definitivo provvedimento; deve esserci la comunicazione del provvedimento all’interessato; il pagamento delle somme deve essere l’effetto di un errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; non deve sussistere il dolo dell’interessato, condizione soggettiva alla quale è parificata l’omessa o l’incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente.
Per rendere irripetibile una prestazione pensionistica non dovuta, le predette condizioni devono coesistere; ne deriva che nel caso in cui ne manchi anche solamente una, si applica la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c., ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto – in questo caso, l’Istituto previdenziale – ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (cfr. Cass. n. 2169/2026).
Ciò chiarito, la Corte di Cassazione, in relazione al caso di specie, ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’operatività del meccanismo di irripetibilità, non essendo configurabile un errore dell’INPS.
Nella pronuncia in commento la Suprema Corte precisa infatti che, nel caso portato alla sua attenzione, l’indebito non era derivato da un errore imputabile all’Istituto, ma rappresentava l’effetto dell’inosservanza dell’onere informativo gravante sull’assicurato, che avrebbe dovuto comunicare ogni dato idoneo a modificare la condizione lavorativa come rappresentata nella domanda di prestazione, a prescindere dalla convinzione soggettiva di rilevanza o meno dell’informazione stessa.
Nella sentenza si specifica che “ai fini della configurabilità o meno di un errore imputabile all’Ente, la condotta che può esigersi dall’Istituto attiene al controllo di effettività dei dati dichiarati dall’assicurato, al momento della domanda amministrativa”. Non si può, invece, sostenere che l’Istituto abbia l’obbligo di verificare la persistenza dei presupposti delle prestazioni erogate, con conseguente configurazione dell’errore in caso di omessa verifica.
Per i giudici l’Istituto può, infatti, conoscere la sopravvenienza di circostanze che modifichino la situazione personale e patrimoniale del soggetto solo su sua segnalazione, con la conseguenza per cui qualora tale segnalazione manchi, le somme indebitamente corrisposte sono ripetibili dall’ente.
Sul punto si ricorda che sempre la Cassazione ha affermato che qualora l’indebita erogazione del trattamento previdenziale derivi dall’omessa o incompleta segnalazione di fatti che l’interessato ha l’onere di comunicare, come nel caso di specie, l’ente previdenziale, indipendentemente dal momento in cui viene a conoscenza della realtà della situazione, può procedere al recupero dell’indebito senza alcuna limitazione temporale, se non quella della prescrizione del proprio credito (cfr. Cass. n. 19239/2018).
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