Al socio che recede va notificato anche l’accertamento societario
In questa ipotesi il soggetto non ha accesso alla documentazione della società
La giurisprudenza è ormai da tempo concorde nel ritenere che, in caso di accertamento di un socio facente parte di una società a ristretta compagine sociale, l’obbligo motivazionale degli atti notificati alla persona fisica è soddisfatto mediante il rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società.
La ragione risiede essenzialmente nella circostanza che il socio, in base a quanto previsto dall’art 2476 c.c. (o artt. 2261 e 2320 c.c. per le società di persone), ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, di conseguenza, prendere visione dell’accertamento sociale e dei suoi documenti giustificativi (ex multis, Cass. 2 ottobre 2020 n. 21126 e Cass. 28 novembre 2014 n. 25296).
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