Il regime forfetario si sdoppia oltre gli 85.000 euro
Sarà necessaria una gestione costante degli obblighi IVA
Stando al Ddl. di bilancio 2027, attualmente all’esame della Camera, l’ampliamento della platea degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi che potrebbero applicare il regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2027 sarebbe realizzata attraverso due direttive:
- da un lato, l’aumento da 85.000 a 100.000 del limite di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, nonché l’adeguamento del limite che determina la fuoriuscita immediata dal regime;
- dall’altro, la conferma dell’aumento da 30.000 a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Entrambe le condizioni vanno valutate con riguardo, rispettivamente, ai dati dei ricavi/compensi e dei redditi di lavoro dipendente/assimilati relativi al periodo precedente quello per cui si sta valutando l’accesso o la permanenza nel regime, ossia il periodo 2026.
Le modifiche normative sono apportate agli artt. 232, 235 e 238 del DLgs. 117/2026, decreto in cui è confluita la disciplina del regime forfetario, a seguito dell’opera di riordino della normativa fiscale nei nuovi Testi unici.
Nel testo attualmente disponibile, la modifica al limite dei ricavi o dei compensi è prevista a regime, mentre la modifica al limite di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati ha efficacia transitoria, essendo limitata al solo anno 2027 in continuità con quanto era già stato previsto per le annualità 2025 e 2026 dall’art. 1 comma 12 della L. 207/2024.
Come è stato in precedenza anticipato (si veda “Per i contribuenti forfetari in arrivo l’aumento della soglia di ingresso” del 30 ottobre 2026), questa volta l’aumento del limite di ricavi o compensi non opera pienamente per la necessità di rispettare i vincoli imposti a livello europeo sul versante IVA. Per tale ragione, l’incremento a 100.000 euro riguarda esclusivamente l’imposizione diretta e non anche il profilo IVA.
Nella Relazione illustrativa al Ddl. viene indicato che, in conseguenza della modifica, i rinvii contenuti negli artt. 232 - 243 del DLgs. 117/2026 “alle «condizioni di cui all’articolo 232, comma 1» dovranno essere letti in modo da considerare operante un doppio limite: (1) euro 85.000 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e (2) euro 100.000, ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, nonché ai fini del regime contributivo [..] Parimenti, le disposizioni del regime forfetario che menzionano l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, ai fini delle imposte dirette e delle addizionali regionali e comunali, dovranno essere considerate in funzione del nuovo limite di euro 100.000”.
Tale situazione determina l’emersione di diverse casistiche che proveremo di seguito a riepilogare; si tratta di ipotesi formulate sulla base del Ddl. di bilancio attualmente disponibile che potrebbe subire variazioni nel corso dell’esame parlamentare.
Una casistica riguarda i soggetti in regime forfetario nel 2026 che incassano ricavi/compensi per un ammontare non superiore a 85.000 euro; in questo caso il regime può continuare ad essere applicato nel 2027 sia ai fini delle imposte dirette (imposizione sostitutiva) sia ai fini IVA (esclusione), fermi gli altri requisiti.
Un’altra casistica riguarda i soggetti in regime forfetario nel 2026 che incassano ricavi/compensi per un ammontare compreso tra 85.001 e 100.000 euro; in questo caso:
- grazie alle nuove norme del Ddl. di bilancio, il regime potrebbe continuare ad essere applicato nel 2027 solo ai fini della determinazione del reddito e dell’imposizione sostitutiva, della disciplina sulle ritenute d’acconto, dell’agevolazione contributiva;
- il regime verrebbe meno ai fini IVA per cui, in assenza di indicazioni espresse nell’attuale testo, si suppone che dal 2027 il soggetto debba iniziare ad addebitare l’imposta in fattura, a tenere i registri IVA, a liquidare e versare periodicamente l’imposta, a operare la rettifica della detrazione in conseguenza del passaggio di regime, ecc.
Si ipotizzi ancora il soggetto che abbia superato il limite di 100.000 euro di ricavi/compensi nel 2026. In questo caso nel 2027 il regime forfetario sarebbe precluso, tanto ai fini dell’imposizione diretta in conseguenza del superamento nell’anno precedente (2026) del limite di 100.000 euro, quanto ai fini IVA.
Un ulteriore intervento del Ddl. di bilancio interessa la disposizione sulla fuoriuscita immediata dal regime forfetario che, attualmente, si verifica al superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi. Questo limite viene confermato solo con riguardo all’IVA, mentre viene implementato a 115.000 euro per l’imposizione diretta.
Così, il soggetto in regime forfetario “pieno” (per imposte dirette e IVA) che nel 2027 incassi nel mese di giugno ricavi/compensi per 105.000 euro, dovrebbe applicare il regime ordinario IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento del limite di 100.000 euro, potendo però continuare ad applicare le altre disposizioni del regime agevolato (ad esempio sarebbe ancora escluso dalle ritenute d’acconto). Se a novembre 2027 risultassero fatture incassate per 120.000 euro, il regime verrebbe meno anche ai fini delle dirette per l’intero 2027 (sugli effetti della fuoriuscita immediata, cfr. circ. Agenzia Entrate n. 32/2023, § 3.2).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941