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Lunedì, 9 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Sostituzione beni in garanzia non sempre irrilevante ai fini IVA

/ Luca BILANCINI

Lunedì, 9 novembre 2026

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È orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria quello secondo il quale le riparazioni di parti danneggiate o difettose o le sostituzioni dei prodotti nel periodo di garanzia non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.

Il codice civile prevede che il cessionario sia tutelato da vizi che rendano la cosa venduta “inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490 c.c.), nonché da difetti di funzionamento riscontrati entro un determinato periodo di tempo (art. 1512 c.c.).

Con l’acquisto di un bene di consumo, il venditore professionale assume, poi, la responsabilità “di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (…) che si manifesta entro due anni da tale momento” (art. 133 comma 1 del DLgs. 206/2005).
Deve ritenersi, pertanto, che a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del consumatore, quest’ultimo non acquisisca soltanto il bene, ma anche l’eventuale riparazione o sostituzione dello stesso entro un determinato lasso di tempo.

In altre parole, la messa a disposizione di un prodotto nuovo, in luogo di quello difettoso, non rappresenta un’operazione autonoma rispetto all’originaria cessione e non può essere assoggettata ad IVA alla stregua di una permuta (si veda ris. 25 marzo 2003 n. 73).

Pur se risalenti nel tempo, restano fermi i chiarimenti forniti in passato in relazione al trattamento degli interventi di assistenza in garanzia.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso, oggetto di esame nella R.M. n. 502563/1975, di una società produttrice di calcolatrici la quale aveva instaurato un rapporto diretto con i propri clienti, che prevedeva, senza alcun addebito aggiuntivo rispetto alla cessione originaria, l’invio, da parte del consumatore, del bene difettoso e la restituzione del prodotto riparato o la sua sostituzione.

In questa circostanza, non si è in presenza di operazioni imponibili ai fini IVA, considerato che detti interventi sono effettuati “in esecuzione di una obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo, è comprensivo anche di tali eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni” (R.M. n. 502563/1975).

L’irrilevanza ai fini del tributo non concerne, quindi, esclusivamente la sostituzione del bene, ma anche la prestazione consistente nella sola riparazione del prodotto, dal momento che essa “costituisce l’esecuzione di un servizio dovuto in base al contratto, per il quale non è previsto alcun corrispettivo” (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 323/2023).

Nonostante non sembrino sorgere dubbi relativamente al trattamento IVA della fattispecie in esame, è comunque opportuna qualche riflessione in ordine all’invio dei beni “sostitutivi” dall’Italia verso altri Stati dell’Unione europea.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’acquirente, consumatore residente in uno Stato membro, chieda la sostituzione dell’intero bene o di sue parti difettose.

Se il venditore si limita a inviare le parti di ricambio al cliente, il quale provvede autonomamente alla riparazione, resta ferma l’irrilevanza della sostituzione ai fini IVA.
Diverso è il caso in cui il cedente invii le parti di ricambio nello Stato Ue del consumatore, curando direttamente l’intervento (anche, eventualmente, avvalendosi di manutentori locali).

In questa circostanza, si è in presenza di un trasferimento di beni per esigenze proprie dell’impresa che, come tale, è assimilato a una cessione intra Ue ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. c) del DL 331/93 (art. 39 comma 2 lett. b) del Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027) ed è quindi rilevante ai fini dell’imposta.

Sulla questione si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 323/2023, in cui oggetto di esame era, tra l’altro, la spedizione, effettuata da una società, di pezzi di ricambio da un hub logistico situato in uno Stato Ue a un centro sito in Italia, per eseguire interventi di riparazione di prodotti in garanzia, che veniva considerata “operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato Membro di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario in Italia”.
Nonostante la rilevanza ai fini IVA di tale movimentazione, nel caso di specie non risulta necessaria la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

L’Amministrazione finanziaria, nella C.M. n. 13/1994 (richiamata dalla risposta a interpello n. 323/2023), ha chiarito che “non sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire”. Nel documento di prassi è altresì precisato che: “Le movimentazioni di beni per riparazione a titolo gratuito, comprese quelle effettuate a titolo di garanzia, sono escluse dall’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie”.

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