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Estinzione della lite pendente col perfezionamento della transazione fiscale

La proposta del debitore deve comprendere il tributo contestato

/ Francesco DIANA

Sabato, 7 novembre 2026

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Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 56, 60 e 61 del DLgs. 14/2019), il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato, dei tributi e degli accessori amministrati dalle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione), nonché dei contributi e dei premi gestiti dagli enti di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (art. 63 comma 1 del DLgs. 14/2019).
Con le modifiche introdotte dall’art. 4 comma 1 lett. b) del DLgs. 147/2026, la falcidia e/o la dilazione può interessare anche i tributi delle Regioni e degli enti locali.

In verità, l’estensione riguarda tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tra cui anche la transazione nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis comma 1-bis del DLgs 14/2019) e il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo (art. 88 del DLgs. 14/2019).
L’estensione riguarda anche il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245 comma 5 secondo periodo del DLgs. 14/2019) e la transazione fiscale nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di gruppo (art. 284-bis del DLgs. 14/2019).
Non ultimo, i tributi locali possono essere oggetto anche di accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, realizzato nell’ambito della composizione negoziata della crisi.

Il raggiungimento di un accordo con il creditore pubblico consente di giungere a una definizione della debitoria tributaria: l’obbligazione originaria è rideterminata sulla base dell’accordo raggiunto che ne stabilisce l’ammontare, i tempi e le modalità di soddisfacimento.
Pertanto, non vi è alcuna sospensione della pretesa tributaria, piuttosto, con l’accettazione della proposta, le parti si vincolano all’esecuzione di quest’ultima nel rispetto del contenuto stabilito.
Nel caso in cui il debitore non esegua integralmente i pagamenti dovuti, entro il termine dei 60 giorni successivi alle scadenze previste, la transazione è risolta di diritto (art. 63 comma 8 del DLgs. 14/2019).
L’accordo produce effetti anche sugli eventuali contenziosi pendenti: la rideterminazione della pretesa tributaria, infatti, rende incompatibile la prosecuzione di quelle liti che riguardino tributi ricompresi nella proposta accettata.

Ciò è conforme con la struttura degli accordi di ristrutturazione, il cui contenuto, stabilito tra le parti, a seguito dell’adesione del creditore pubblico, si sostituisce alla disciplina originaria dei rapporti obbligatori.
Pertanto, l’eventuale prosecuzione del contenzioso avrebbe a oggetto un’obbligazione non attuale e non coerente con l’intesa raggiunta tra le parti.
In tal senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 27241 del 19 ottobre 2026.

La Suprema Corte evidenzia che l’effetto estintivo della lite non è subordinato ad alcuna dichiarazione unilaterale di rinuncia né, ulteriormente, richiede un accertamento sul merito dei motivi del ricorso.
È la sopraggiunta ridefinizione dell’interesse sostanziale che alimenta il giudizio – ossia la pretesa tributaria – a svuotare di significato ogni sindacato di merito sull’obbligazione oggetto di lite e, dunque, a eliminare ogni contrasto fra le parti (Cass. n. 13471/2022).

La cessazione della materia del contendere è subordinata alla concreta verifica di due condizioni.
Innanzitutto, è necessario che vi sia perfetta coincidenza tra l’obbligazione oggetto di controversia e quella regolata dalle parti attraverso la transazione fiscale. In tal caso, non rileva la mancata coincidenza del numero della cartella, purché possano identificarsi gli ulteriori elementi della controversia in modo univoco.
L’ulteriore condizione indefettibile è che vi sia il perfezionamento della vicenda negoziale, ossia è necessario che il contribuente abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’accordo.

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