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Sabato, 7 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Contribuzione datoriale esclusa per adesione a Fondi diversi da quelli del CCNL gas e acqua

/ REDAZIONE

Sabato, 7 novembre 2026

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In continuità con gli Accordi raggiunti di recente in altri settori, lo scorso 20 ottobre Utilitalia, Proxigas, Anfida e Assogas, in rappresentanza delle imprese, e le OO.SS. di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec) hanno sottoscritto un’intesa in materia di previdenza complementare, volta a integrare l’art. 50 del CCNL 8 maggio 2025 (si veda “Nel settore gas e acqua incrementi economici da luglio” del 10 maggio 2025), applicabile ai dipendenti delle aziende del settore gas e acqua per il triennio 2025-2027 (codice CNEL K321).

In particolare, l’Accordo introduce il nuovo comma 5-bis all’art. 49 del CCNL del 2025, prevedendo che l’obbligo contributivo datoriale scatti solo ed esclusivamente per i lavoratori iscritti ai Fondi contrattuali di riferimento (Pegaso e Fondenergia) e per l’intera durata dell’iscrizione stessa. Di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto a versare alcun contributo qualora il dipendente scelga di aderire a una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata dal relativo CCNL.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal CCNL del 2025, a decorrere da gennaio 2026 il contributo aggiuntivo mensile a carico del datore di lavoro destinato alla previdenza complementare è stato incrementato di ulteriori 4 euro, calcolati sul parametro medio di riferimento pari a 143,53.

Con l’occasione ricordiamo che i minimi retributivi di settore saranno oggetto di incrementi nel corso del prossimo anno, alle due decorrenze di luglio e di ottobre 2027. Fino al 30 giugno prossimo le imprese dovranno pertanto continuare ad applicare i seguenti valori retributivi minimi, in essere da luglio 2026: liv. Q, 3.577,50 euro; liv. 8, 3.230,75 euro; liv. 7, 2.985,02 euro; liv. 6, 2.738,99 euro; liv. 5, 2.494,19 euro; liv. 4, 2.342,01 euro; liv. 3, 2.191,09 euro; liv. 2, 1.980,76 euro; liv. 1, 1.782,14 euro.

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