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LAVORO & PREVIDENZA

Licenziamento legittimo se il lavoratore con limitazioni solleva pesi in palestra

Anche al di fuori dell’orario di lavoro va osservato un comportamento tale da non compromettere la regolare esecuzione della prestazione lavorativa

/ Giada GIANOLA

Sabato, 7 novembre 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28515/2026, si è pronunciata sul caso di un lavoratore che, dopo un giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Asl, è stato licenziato per aver svolto, fuori dal contesto lavorativo e in almeno un paio di occasioni, un’attività incompatibile con le accertate limitazioni fisiche.

Più nel dettaglio, il dipendente, operaio specializzato, era stato ritenuto parzialmente inidoneo al lavoro dalla Commissione medica dell’Asl competente per fenomeni degenerativi alla colonna cervicale, con conseguente divieto di adibizione ad attività implicanti l’esercizio di forze superiori al valore 2 della scala di Borg (strumento per valutare la percezione dello sforzo fisico) e flesso-estensioni del rachide. Il datore di lavoro, sulla base di tale giudizio, aveva quindi assegnato al lavoratore le mansioni meno gravose di addetto al sequenziamento di particolari montaggi (più precisamente, “(sequenziamento di cristalli di peso compreso tra 3,10 e 4,5 chilogrammi)”.

Nonostante il giudizio di inidoneità, in due occasioni il lavoratore era stato visto svolgere un’attività extralavorativa incompatibile con le prescrizioni sanitarie del medico aziendale. In particolare, lo stesso era stato visto svolgere esercizi fisici con pesi e macchinari destinati al culturismo e flesso-estensioni del rachide con sollevamento o trazione di pesi da 60-80 kg. Tali attività, del resto, non erano state contestate dal lavoratore, né in sede di giustificazioni nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, né successivamente in sede giudiziale. Al lavoratore era, poi, stata contestata l’omessa comunicazione all’azienda dello svolgimento in orario extralavorativo di attività di gestore e personal trainer di una palestra.

La Corte territoriale, ritenendo accertate le predette attività culturistiche (fatta eccezione per quella di personal trainer), così come non esimenti l’esiguità numerica degli episodi, la loro limitata durata e la distanza temporale rispetto al giudizio di idoneità, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore, in quanto il suo comportamento era stato tale da compromettere il vincolo fiduciario tra le parti.

La vicenda è così arrivata in Cassazione su ricorso del lavoratore, che, dal canto suo, ha contestato la decisione dei giudici di secondo grado affermando che il giudizio formulato dal medico competente avrebbe prodotto effetti solo sull’organizzazione della prestazione lavorativa, cosicché le limitazioni formulate non potevano essere automaticamente estese alla sua vita privata.

I giudici di legittimità, con la decisione in commento, hanno però confermato la correttezza della statuizione resa dalla Corte territoriale, concentrandosi in particolare sui doveri del lavoratore nelle condotte extralavorative.
Nella decisione si ricorda che l’obbligo di fedeltà gravante sul lavoratore ha un contenuto più ampio rispetto al disposto di cui all’art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che interessano anche i comportamenti extralavorativi. Il lavoratore, quindi, anche al di fuori dell’orario di lavoro, deve osservare un comportamento tale da non compromettere la regolare esecuzione della prestazione lavorativa e il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Ne deriva che, anche in ambito extralavorativo, il dipendente deve evitare di porre in essere condotte che risultino in contrasto con i doveri connessi con il suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione aziendale, o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’azienda o siano idonee a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti.

La Corte di Cassazione rammenta che è sufficiente anche la mera preordinazione di un’attività contraria agli interessi del datore di lavoro che sia potenzialmente produttiva di danno: oggetto di valutazione è, infatti, l’idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, indipendentemente dal danno economico effettivo.

I giudici, sia di merito che di legittimità, sono quindi stati concordi sulla violazione da parte del dipendente, con la condotta extralavorativa posta in essere, dell’obbligo di fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede, ritenendola talmente grave da compromettere il vincolo fiduciario in modo irrimediabile. Violando le prescrizioni del medico con l’utilizzo, al di fuori dell’orario di lavoro, di macchinari per il culturismo e l’esecuzione di notevoli sforzi fisici, il lavoratore non solo ha arrecato un pregiudizio alla sua salute, ma ha anche compromesso lo svolgimento delle mansioni assegnategli, e quindi gli interessi del datore di lavoro.

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