Licenziamento legittimo se l’attività in malattia compromette la guarigione
Il lavoratore deve provare che lo svolgere l’altra attività è compatibile con la malattia denunciata e non compromette il recupero dell’integrità fisica
È legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che, durante la malattia, svolga altra attività se tale attività comprometta la guarigione e la ripresa dell’attività lavorativa o ne comporti, in qualche modo, un ritardo.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18245 depositata ieri, 2 settembre 2020, che ha così confermato il proprio orientamento in materia, consolidandolo ulteriormente.
Il caso su cui i giudici di legittimità si sono pronunciati riguarda un dipendente che, assente da lavoro per motivi di salute connessi a una dermatite acuta alle mani, durante la malattia aveva prestato la propria attività presso il bar-pasticceria della moglie. Dalle risultanze istruttorie era emerso che il lavoratore si era dedicato a una serie di operazioni non idonee a favorire
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