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Comunicazione di iscrizione a ruolo al cessionario IVA non impugnabile

Resta impugnabile in via facoltativa l’invito ad adempiere

/ Rebecca AMATO

Venerdì, 5 dicembre 2025

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Non è un atto impugnabile la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR 633/72 con cui l’Amministrazione informa il soggetto obbligato in solido dell’iscrizione a ruolo ex art. 60-bis cit., per gli importi dovuti e non versati dal cedente.

A questa conclusione è giunta la Cassazione con l’ordinanza n. 31530 del 3 dicembre 2025 che ha, invece, ritenuto facoltativamente impugnabile “l’invito ad adempiere”, quale atto prodromico a detta comunicazione, che costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto.

La materia è quella della solidarietà tributaria IVA prevista dall’art. 60-bis del DPR 633/72 secondo cui il cessionario è obbligato solidale per l’imposta se la cessione di determinati beni avviene al prezzo inferiore al valore normale.
L’art. 60-bis cit. al secondo comma prevede: “In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”.

È diffusa una prassi tra gli uffici dell’Amministrazione finanziaria per cui al cessionario, quale soggetto coobbligato, viene inviato il c.d. “invito ad adempiere” che rende edotto l’obbligato solidale circa la pretesa e preannuncia la cartella di pagamento (Cass. 15 ottobre 2024 n. 26813, Cass. 19 settembre 2022 n. 27396).

Dal provvedimento in commento pare apprendersi che al contribuente veniva inviato dapprima il c.d. “invito ad adempiere” che rimaneva inoppugnato e successivamente notificata la “comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR 633/72”.

I giudici di legittimità chiamati a decidere sulla impugnabilità o meno di detta comunicazione, hanno espresso il principio di diritto per cui: “La comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972 recante l’iscrizione a ruolo del soggetto obbligato in solido, con la quale l’Amministrazione – a seguito di un «invito ad adempiere» formalmente comunicato al contribuente-obbligato solidale e rimasto non assolto e considerata la mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta – informa quest’ultimo della sua iscrizione a ruolo ex art. 60-bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 cit., in quanto, attesa la finalità meramente informativa dello stesso, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Né tantomeno tale comunicazione essendo successiva all’atto impugnabile, qual è «l’invito ad adempiere», formalmente comunicato, costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto”.

Per la Cassazione la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR 633/72 non è un atto impugnabile ex art. 19 del DLgs, 546/92 in quanto ha finalità informativa dell’iscrizione a ruolo e non è neanche il primo atto con cui il contribuente conosce la pretesa essendo preceduto dall’invito ad adempiere.

Precedente conforme

Si osservi che la Suprema Corte nel decisum incidentalmente rinnova l’orientamento secondo cui, invece, l’impugnazione dell’invito ad adempiere (detto anche avviso di coobbligazione solidale) è facoltativa, come già aveva fatto con pronuncia n. 10381 del 12 aprile 2019.

Infatti, in base ad una interpretazione estensiva dell’art. 19 del DLgs. 546/92 l’invito ad adempiere, quale primo atto con cui l’ufficio invita il coobbligato ad adempiere al versamento dell’IVA non corrisposta dal cedente, è (solo) facoltativamente impugnabile ben potendo il medesimo impugnare la cartella di pagamento.

In via prudenziale si ritiene preferibile impugnare l’invito ad adempiere e poi eventualmente anche la successiva cartella di pagamento. Se essa è notificata nelle more del processo sull’invito e viene impugnata è sempre preferibile chiedere la riunione dei processi.

Con la pronuncia in commento la dichiarata inoppugnabilità dell’atto “intermedio” non incide gravemente sul diritto di difesa del contribuente sulla cartella di pagamento che resta pieno, ovvero esercitabile anche per contestare il merito della pretesa tributaria palesata con l’atto prodromico.

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