Non soggette a IVA le analisi dei laboratori ufficiali
Gli importi versati a copertura dei costi sostenuti dai laboratori ufficiali, designati all’esecuzione di analisi, prove e diagnosi (art. 9 del DLgs. 27/2021), non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del DPR 633/72. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 5, pubblicata ieri.
L’istanza è stata presentata dal Ministero cui competono le attività di prevenzione e controllo delle malattie animali nei settori afferenti alla filiera agroalimentare (secondo il c.d. “Regolamento OCR”), il quale fa presente che le autorità competenti, “per accertare la conformità di una merce o di un animale ai requisiti (...) previsti dalla normativa unionale e nazionale di riferimento”, affidano a laboratori ufficiali l’esecuzione di report e analisi.
L’Agenzia delle Entrate, con riguardo alla sussistenza del presupposto soggettivo, rammenta innanzitutto che secondo la normativa interna (conforme a quella unionale), non si considerano commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità” (art. 4 del DPR 633/72). Ai fini del non assoggettamento “devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni, vale a dire che, da un lato, le attività in questione siano esercitate da un ente di diritto pubblico e che, dall’altro, quest’ultimo agisca in qualità di pubblica autorità” (Cass. n. 4835/2022).
Nel caso di specie, emerge che spettano all’autorità competente i controlli, così come la procedura con cui viene certificato il rispetto dei requisiti previsti dalla norma. In questo contesto, i laboratori ufficiali sono obbligati ex lege a effettuare i controlli e le autorità si devono avvalere dei suddetti laboratori “pena l’illegittimità del provvedimento adottato all’esito del controllo” (consulenza giuridica n. 5/2026).
È pertanto sussistente la natura “pubblicistica-autoritativa” richiesta dall’art. 4 del DPR 633/72 per ravvisare l’assenza del presupposto soggettivo.
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