Il compenso dell’OCC è modificabile anche se inserito nello stato passivo
Il compenso dell’OCC, unitario rispetto a quello del liquidatore, deve essere considerato alla stregua di un credito prededucibile
La sentenza con cui il Tribunale di Urbino, il 4 maggio 2026, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato proposta da una debitrice persona fisica, in proprio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 affronta nel solco dell’oramai sempre più diffuso e forse anche maggioritario orientamento giurisprudenziale (per il momento, per quanto consta, ancora solo di merito), il tanto delicato, quanto articolato, tema afferente al compenso dell’OCC e del liquidatore nell’ambito della procedura liquidatoria minore.
Ora, allorché, giusto il disposto di cui all’art. 270 comma 2 lett. b) del CCII, il Tribunale in composizione collegiale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, avesse nominato il liquidatore, confermando, in caso di domanda di presentata dal debitore (come nella fattispecie che qui ci occupa), l’OCC di cui all’art. 269 del CCII (ovverosia il gestore della crisi che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso, che ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 269 comma 2 del CCII e che ha dato notizia, entro il termine di sette giorni, del conferimento dell’incarico a taluni determinati enti istituzionali qualificati ex art. 269 comma 3 del CCII), il Tribunale di Urbino, assumendo una posizione generale e di principio intorno alla questione relativa alla quantificazione e liquidazione del compenso dell’OCC (al contempo, nominato anche quale liquidatore), ha specificato quanto segue.
In primo luogo, la sentenza in esame ha correttamente rammentato come il compenso dell’OCC (in tal senso, unitario rispetto a quello del liquidatore) debba essere considerato alla stregua di un credito prededucibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1 lett. a) del CCII.
In secondo luogo, si è altresì specificato come le stesso, giusto il disposto di cui al nuovo art. 275 comma 3 del CCII, debba essere liquidato dal giudice delegato (in questo caso, all’OCC) dopo l’approvazione del rendiconto, in accordo, quanto ai criteri per la sua quantificazione, con il DM 202/2014, tenuto, in ogni caso, conto dell’accordo intervenuto con la parte sovraindebitata.
In terzo luogo, la pronuncia si è poi soffermata su di un ultimo tema particolarmente spinoso, ovverosia l’individuazione della conseguenza derivante dall’eventuale inserimento del credito dell’OCC nello stato passivo.
Il Tribunale di Urbino, nel richiamare e condividere le conclusioni rassegnate da un precedente del Tribunale di Milano del 29 febbraio 2024, ha, in tal guisa, osservato come “qualora il compenso dell’OCC sia [stato, ndr] inserito nello stato passivo della procedura, esso non è immodificabile”. Diversamente opinando si addiverrebbe al paradosso, prosegue la pronuncia in commento, di consentire al liquidatore e, quindi, normalmente, allo stesso OCC, di “valutare il proprio compenso in una situazione di evidente conflitto di interessi”.
Tale principio parrebbe potersi sintonicamente porre con l’ulteriore corollario statuito dalla “circolare in tema di compensi dell’OCC nelle procedure di liquidazione controllata alla luce del DLgs. 136/2024 ed ulteriori indicazioni operative per le procedure di liquidazione controllata” emessa dal Tribunale di Forlì in data 23 ottobre 2024 e secondo la quale, in effetti, solo nel caso in cui fosse stato nominato un liquidatore diverso dall’OCC, considerata la liquidazione giudiziale del compenso in favore del (solo) liquidatore ex art. 275 comma 3 del CCII, il compenso dell’OCC, per l’attività prodromica all’apertura della procedura, ancorché qualificabile alla stregua di un credito prededucibile ex art. 6 comma 1 lett. a) del CCII, andrebbe accertato con il procedimento di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 275-bis comma 1 del CCII, con conseguente verifica, a cura del liquidatore, del rispetto dei parametri di cui al DM 202/2014 e della sua congruità.
Il Tribunale di Urbino, infine, ha ancora specificato come, invece, quanto al compenso maturato dall’eventuale advisor che avesse assistito il debitore nella fase prodromica all’apertura della procedura, lo stesso non possa, per contro, dirsi e considerarsi alla stregua di un credito prededucibile (bensì quale credito munito del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c., ndr), considerato che, da un lato, “l’art. 277 comma 3 del CCII è stato abrogato dal DLgs. 136/2024” e dall’altro “l’art. 6 del CCII non menziona il compenso dell’advisor che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di Liquidazione controllata fra i crediti prededucibili”.
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