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LAVORO & PREVIDENZA

Malattia indennizzabile con ricovero in strutture socio-riabilitative psichiatriche

L’INPS indica i modelli alternativi al ricovero tradizionale suscettibili di riconoscimento della tutela previdenziale

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 17 giugno 2026

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Con la circ. n. 65/2026, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie, alla luce delle evoluzioni organizzative del SSN e delle esigenze di tutela dei lavoratori.
Va evidenziato, infatti, come negli ultimi anni nel Servizio sanitario nazionale (SSN) siano state introdotte significative innovazioni organizzative e assistenziali finalizzate a garantire una maggiore adeguatezza delle cure e a ridurre i ricoveri ordinari non strettamente necessari.

Tutto ciò ha comportato la diffusione di modelli alternativi al ricovero tradizionale, come le attività ambulatoriali complesse, i day service, i percorsi diagnostico-terapeutici integrati e le strutture di osservazione breve, che consentono di erogare prestazioni di elevata complessità in tempi ridotti e in strutture sanitarie diverse dal reparto ospedaliero.
Nel contempo, si è registrato un incremento della domanda dei servizi dedicati a patologie complesse, quali i disturbi psichici, le dipendenze patologiche e i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che richiedono interventi multidisciplinari e, in alcuni casi, forme di ospitalità residenziale o semiresidenziale. Tali modalità di presa in carico, anche se non sempre configurano un ricovero ordinario, comportano per il lavoratore una effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

In tale ottica, l’INPS ha dunque ritenuto di garantire anche ai citati modelli alternativi al tradizionale ricovero ospedaliero un’uniformità di trattamento e la certezza applicativa in attuazione del principio di tutela della salute di cui all’art. 32 della Costituzione e del diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ex art. 2110 c.c.

Ciò premesso, l’Istituto previdenziale considera equiparati al day hospital i modelli organizzativi di attività ambulatoriale Day service ambulatoriale (DSA), Day surgery, Macro attività ambulatoriale complessa (MAC), Bassa intensità chirurgica (BIC), Pacchetto ambulatoriale complesso (PAC) e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDT).

Altri modelli interessati dal possibile riconoscimento della tutela previdenziale della malattia sono i Centri di salute mentale (CSM), ossia le strutture territoriali dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi psichici, attraverso interventi medici, psicologici e sociali. L’INPS evidenzia che le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, indennizzabili come malattia. Inoltre, l’eventuale ospitalità notturna, laddove formalmente prevista e documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital.

Per quanto riguarda invece il ricovero presso le strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e le altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, l’INPS rende noto che l’equiparazione alla malattia è subordinato al ricorrere dei requisiti organizzativi e professionali richiesti per l’apposita autorizzazione e/o accreditamento dal SSN.
Alla stregua, la tutela previdenziale in parola può essere riconosciuta dall’INPS anche in caso di ricovero presso le Strutture di osservazione breve intensiva (OBI) e Degenza breve (DB) annesse alle Unità operative di pronto soccorso. Sul punto, nella circolare in commento si precisa che la permanenza presso il Pronto soccorso o presso le citate Unità, che può protrarsi anche per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente, presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.

Ancora, l’INPS chiarisce che la permanenza presso le Comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche (droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze) che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero, in quanto l’accesso in tali strutture avviene, di norma, a seguito di valutazione e certificazione di tossicodipendenza o di alcol-dipendenza rilasciata dai Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) del SSN, sebbene in casi specifici siano ammessi invii privati.

Infine, per quanto riguarda i Centri per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), l’INPS precisa che il periodo di permanenza in strutture con assistenza sanitaria, comprese le prestazioni in day service e in day hospital, è equiparato al ricovero ospedaliero, mentre la permanenza in strutture prive di assistenza sanitaria e quella semiresidenziale è trattata come malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa. Anche in tali casi permane l’obbligo di reperibilità presso la struttura.

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