La co-vendita non sfugge ai criteri di interpretazione contrattuali
Al socio di minoranza, accodato o trascinato, spetta il medesimo prezzo
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 15178/2026, ha fornito interessanti precisazioni in ordine all’accordo di co-vendita tag-along.
Nel caso di specie, una società, con un patto di co-vendita, appunto, si era vista riconoscere il diritto di cedere le proprie azioni relative ad una banca alle medesime condizioni ottenute da una fondazione, socia della stessa banca, in caso di cessione delle azioni di quest’ultima per un quantitativo superiore al 5%.
La percentuale fissata veniva in effetti superata, ma solo computando il complesso delle cessioni realizzatesi in un determinato lasso temporale, durante il quale, peraltro, la banca aveva anche effettuato un’operazione di aumento di capitale.
I giudici d’appello, riformando la decisione di primo grado, avevano escluso la violazione del patto di co-vendita per le seguenti ragioni: la lettera del patto utilizzava il singolare “cessione”, sicché – in assenza di dimostrazione di un intento fraudolento da parte della fondazione – ciascuna operazione di cessione andava considerata a sé stante; le cessioni erano, quindi, molteplici; dall’aumento di capitale era conseguita una diluizione del valore delle azioni; era considerevole il lasso di tempo intercorso tra le operazioni di vendita.
Tutto ciò non consentiva di sommare le cessioni al fine di determinare la quota del 5% del capitale sociale, posta come condizione per l’insorgenza del diritto di vendita.
Nel ricorso per Cassazione, la società eccepiva, in particolare, l’impossibilità di affidarsi ad una mera interpretazione letterale, occorrendo un’analisi complessiva del comportamento delle parti, sia precedente che successivo alla stipula, a prescindere dall’esistenza di un intento fraudolento.
La Cassazione ritiene il ricorso infondato.
Si evidenziano, in primo luogo, le principali forme che tale pattuizione potrebbe assumere: tag-along e drag-along.
La clausola tag-along (c.d. clausola di seguito) è connotata da un accordo finalizzato soprattutto alla tutela del socio di minoranza. Ad esso viene attribuito il diritto di vendere le azioni, insieme al socio di maggioranza, qualora quest’ultimo dovesse decidere di cedere le proprie, approfittando delle medesime condizioni contrattuali concordate con il terzo acquirente.
La clausola prevede che, al verificarsi di una vendita, a determinate condizioni, della partecipazione del socio di maggioranza a favore di un terzo, spetti al socio di minoranza il diritto di vendere anche la propria quota al medesimo terzo e alle stesse condizioni. Il socio di minoranza ha, quindi, il diritto di “accodarsi” alla cessione effettuata dal socio di maggioranza, mentre quest’ultimo, se intende vendere, deve procurare al socio di minoranza un’offerta di acquisto a suo favore alle stesse condizioni da lui concordate con il terzo acquirente.
La clausola drag-along (c.d. clausola di trascinamento), invece, si presenta, per certi versi, speculare rispetto alla precedente. Il soggetto tutelato è soprattutto il socio di maggioranza che, qualora dovesse decidere di cedere le proprie azioni, ha il diritto di vendere (trascinare con sé, appunto) anche la partecipazione posseduta dal socio di minoranza alle medesime condizioni contrattuali a lui riservate e, comunque, a un prezzo non inferiore ad un determinato valore.
La differenza fondamentale fra le due clausole risiede nella posizione del socio di minoranza: di obbligo nel caso di drag-along (si parla infatti di socio “trascinato”), rispetto alla posizione di favore dello stesso socio nell’ipotesi di tag-along, nella quale, all’obbligo del socio di maggioranza di ottenere dal terzo la disponibilità all’acquisto anche della quota di minoranza, si aggiunge il diritto del socio di minoranza di rifiutare l’offerta.
In comune, invece, le clausole hanno l’applicazione del principio di equa valorizzazione della partecipazione, in forza del quale il socio di minoranza (sia esso accodato che trascinato) ha, in ogni caso, il diritto a rivendicare la congruità del prezzo determinato per la cessione della propria partecipazione, in relazione a eventuali e non consentite operazioni di scostamento rispetto al prezzo di vendita spuntato dal socio primo venditore stipulante il patto, specie per effetto di possibili accordi fraudolenti (nel senso dell’elusione del rispetto del patto di co-vendita) con il terzo acquirente.
Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, i giudici d’appello, nell’accertare l’insussistenza del presupposto espressamente previsto per l’operatività del patto – ossia il verificarsi di una vendita pari o superiore al 5% della partecipazione della fondazione – non avrebbero affatto applicato il solo criterio letterale di interpretazione della relativa clausola (“cessione” al singolare), avendo corroborato la propria conclusione in ordine all’autonomia delle singole vendite con considerazioni relative sia al lasso temporale intercorso tra esse (e definito “considerevole”) che ad eventi che avevano interessato la società emittente le azioni oggetto del patto (aumento di capitale).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941