Esenzione dal bollo auto 2027 limitata a un solo veicolo
L’agevolazione, applicabile alle persone fisiche, riguarda le autovetture di potenza fino a 80 kW, i motocicli e i ciclomotori
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 di ieri il DL 17 settembre 2026 n. 162, recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.
Come già riportato su Eutekne.info dopo la riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato il provvedimento (si veda “Esenzione dal bollo nel 2027 per auto fino a 80 kW o moto” del 17 settembre), tra le novità di maggiore interesse, l’art. 2 del DL 162/2026 introduce l’esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) dovuta dalle persone fisiche, nel 2027, con riguardo ad alcune tipologie di veicoli.
Quanto al profilo soggettivo, l’esenzione si applica, in via generalizzata, alle persone fisiche (non occorrono dunque specifici requisiti relativi al reddito o all’ISEE).
Dell’esenzione possono peraltro beneficiare tutti i soggetti passivi (persone fisiche), a prescindere dal titolo di possesso del veicolo. A tale proposito, è utile richiamare che, a norma dell’art. 5 comma 32 del DL 953/82, rientrano nel novero dei soggetti passivi tenuti a versare il bollo auto coloro che, rispetto al veicolo interessato, risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA): proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) o utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.
Quanto ai veicoli interessati, beneficiano dell’esenzione, purché regolarmente assicurati:
- le autovetture con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come ad esempio quelle ad alimentazione ibrida), di potenza fino a 80 KW;
- i motocicli e i ciclomotori con alimentazione a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), senza limiti di potenza (purché il contribuente non possegga alcuna autovettura agevolabile).
È bene ribadire che ciascun contribuente può applicare l’agevolazione a un solo veicolo. Se risulta soggetto passivo per più veicoli potenzialmente agevolabili, l’individuazione del veicolo esente è vincolata agli specifici criteri dettati dalla norma.
In particolare, se il contribuente possiede più di un’autovettura agevolabile (ossia con potenza non superiore a 80 kW), l’esenzione dal bollo auto si applica solo per quella dotata di minore potenza (espressa in kW).
Se le autovetture agevolabili possedute dal soggetto passivo hanno pari potenza, allora l’esenzione compete all’autovettura per la quale sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore.
Come sopra evidenziato, l’esenzione in esame può applicarsi anche al soggetto passivo della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a uno o più motocicli o ciclomotori (senza limiti di potenza), ma soltanto se il contribuente non possiede alcuna autovettura agevolabile.
Ad esempio, se il contribuente possiede sia una moto sia un’auto agevolabile (ossia di potenza non superiore agli 80 kW), l’esenzione dal bollo auto si applica solo per quest’ultima, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto.
D’altro canto, se il contribuente oltre alla moto possiede un’auto di potenza superiore a 80 kW (e pertanto non agevolabile), l’esenzione riguarda solo la moto.
Se invece il soggetto passivo possiede più motocicli, per individuare quello esente occorre procedere analogamente a quanto illustrato per le autovetture.
Pertanto, se il soggetto passivo possiede più motocicli, l’esenzione dal bollo auto compete solo per quello di minore potenza (espressa in kW).
Se però i motocicli posseduti dal medesimo contribuente hanno pari potenza, l’esenzione dal bollo auto si applica solo a quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo.
Da ultimo, qualora il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l’esenzione dal bollo auto spetta solo per quello che presenta la data di prima immatricolazione più remota.
Sotto il profilo temporale, si ribadisce che l’esenzione recata dall’art. 2 del DL 162/2026 è limitata ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Infine, quanto all’ambito territoriale, l’esenzione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.
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