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Termine settennale per il recupero dei dazi doganali se la condotta integra reato

Gli anni decorrono dalla nascita dell’obbligazione doganale a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia di reato

/ Ettore SBANDI e Giuseppe FRIGIONE

Mercoledì, 17 giugno 2026

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Con l’ordinanza n. 19595/2026, la Cassazione ha affrontato il tema del termine per la notifica dell’obbligazione doganale nei casi in cui il debito derivi da una condotta penalmente perseguibile. In tale contesto, i giudici Ue hanno affermato che, nel vigore dell’attuale Codice doganale dell’Unione, opera il termine di sette anni decorrenti dalla nascita dell’obbligazione, indipendentemente dal momento in cui è stata trasmessa la notitia criminis.

La pronuncia assume particolare rilievo collocandosi in un quadro nel quale, nella nuova formulazione degli artt. 78 e 79 del DLgs. 141/2024, l’ipotesi penale tende a presentarsi in modo più immediato, non richiedendo più valutazioni sugli atti o sui fatti contingenti, ma ancorandosi al valore dei diritti doganali non pagati, ragione per cui l’esposizione temporale delle imprese è oggi concretamente maggiore rispetto al sistema precedente.

La controversia in questione prende le mosse da un accertamento fondato su indagini OLAF, all’esito delle quali l’Amministrazione contestava alla società importatrice una falsa dichiarazione di origine di tubi in acciaio, indicati come originari della Corea del Sud anziché della Cina, con conseguente evasione dei dazi antidumping applicabili. I giudici di merito avevano ritenuto decaduto il potere di accertamento in capo all’Agenzia, sul presupposto che la comunicazione della notizia di reato fosse intervenuta oltre il termine ordinario di tre anni dalla dichiarazione doganale, in linea con la giurisprudenza di legittimità tradizionale, basata però principlmente sul precedente codice doganale comunitario.

La Cassazione, invece, accoglie il ricorso dell’Amministrazione, rilevando che tale ricostruzione si fonda su un orientamento formatosi appunto in un contesto normativo non più vigente. Il punto centrale dell’ordinanza riguarda proprio tale aspetto: la Corte ha ricordato che, nel previgente assetto disciplinato dall’art. 221 § 3 del precedente Codice doganale e dall’abrogato art. 84 del DPR 43/73, la giurisprudenza aveva elaborato un criterio volto a evitare l’indeterminatezza temporale del potere di recupero a posteriori. In quel sistema, la possibilità di agire oltre il termine triennale veniva subordinata alla trasmissione della notitia criminis entro lo stesso triennio, poiché solo tale atto esterno consentiva di collegare il fatto penalmente rilevante al presupposto impositivo senza lasciare indefinito il dies ad quem dell’azione amministrativa.

Secondo la Cassazione, tuttavia, questo principio non è applicabile nel nuovo quadro normativo. A partire dal 1° maggio 2016, infatti, trova applicazione l’art. 103 del Reg. Ue n. 952/2013 il quale, pur confermando la regola generale del termine triennale, stabilisce che nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorga in seguito a un atto che, al momento della sua commissione, era perseguibile penalmente, il termine sia esteso a un periodo compreso tra cinque e dieci anni, secondo quanto previsto dal diritto nazionale (in Italia, sette anni, oggi ex art. 48 del DLgs. 141/2024).

La Suprema Corte sottolinea pertanto che il nuovo sistema già previene l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, medesima certezza che la giurisprudenza precedente cercava di salvaguardare attraverso il requisito della tempestiva trasmissione della notizia di reato. La differenza, però, è radicale: nel vecchio assetto la certezza doveva essere costruita in via interpretativa per evitare una dilatazione indefinita dei tempi; nel nuovo, essa discende direttamente dalla previsione di un termine fisso di sette anni, con decorrenza dalla nascita dell’obbligazione doganale. Ne consegue che la data di trasmissione della notitia criminis non è più condizione per l’operatività del termine più lungo.

Ed è proprio su questo punto che si fonda la censura della sentenza impugnata, chiarendo la Cassazione che, per le obbligazioni sorte nel vigore del CDU, il termine da applicare in presenza di reato è di sette anni, sicché il potere di accertamento deve ritenersi tempestivamente esercitato quando la notifica intervenga entro tale arco temporale. A tanto si giunge con individuazione di un principio di diritto di particolare importanza applicativa, per cui, “in tema di diritti doganali, a seguito dell’introduzione, a partire dal 1° maggio 2016, del Codice Doganale Unitario e della conseguente modifica dell’art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, il termine prescrizionale, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell’obbligazione doganale, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia di reato”.

Si tratta di un approdo che incide direttamente sull’esposizione delle imprese e sui loro processi di prevenzione, analisi, controllo e compliance, che peraltro è disallineato alle pari ipotesi di disclosure volontaria, tutte da approfondire. Resta il fatto che, alla luce delle nuove previsioni di cui agli artt. 78 e 79 del DLgs. 141/2024, la protezione per le imprese deve intendersi estesa ad un arco temporale più lungo rispetto a quello che, ordinariamente, viene considerato.

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