Il socio deve impugnare l’atto intestato alla società estinta se indicato quale coobbligato
Non rileva che per cinque anni la società sia fiscalmente in vita
La Cassazione, con la pronuncia n. 24064 depositata ieri, ha sancito che il socio di società di capitali estinta deve necessariamente ricorrere contro l’accertamento intestato alla società ma a lui notificato laddove, in quest’ultimo accertamento, il socio sia indicato quale responsabile o coobbligato di imposta.
Non si dimentica, precisano i giudici, l’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014 secondo cui “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese”.
Tuttavia, questa finzione giuridica non comporta l’impossibilità per l’Erario di agire nei confronti dei soggetti astrattamente responsabili ai sensi dell’art. 2495 del codice civile o dell’art. 36 del DPR 602/73 (vedasi anche la Cass. SS.UU. 12 febbraio 2025 n. 3625).
Testualmente in sentenza si legge: “Al fine quindi di contestare la pretesa veicolata nel sopra menzionato avviso di accertamento notificatole per i debiti tributari della società cessata, della quale ella E. è successore, era onere della contribuente proporre ricorso avverso detto atto, che chiaramente manifestava tale pretesa dell’Ufficio, consistente nell’agire nei confronti dei soci della società cessata ex art. 2495 c.c., attingendo gli stessi – tra i quali la E. – in tale veste, analoga a quella dei successori mortis causa rispetto al de cuius”.
Occorre rammentare che, per quanto emerge dal testo della sentenza, nell’accertamento emesso in capo alla società estinta il socio era indicato quale responsabile ai sensi della normativa civilistica e tributaria.
Pertanto, la fattispecie è diversa dal caso in cui il socio o l’ex legale rappresentante risultano solamente notificatari di un atto intestato alla società dopo o durante i 5 anni. In questo caso, comunque va garantito il diritto del socio o dell’ex legale rappresentante a ricorrere quand’anche non compaia quale responsabile, considerato che tale atto potrà fondare, in futuro, la loro responsabilità personale.
Tornando al caso che ci occupa, il socio può essere responsabile dei debiti tributari della società estinta se ha riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 del codice civile) o se, nel periodo di tempo indicato dalla legge, ha ricevuto in assegnazione beni o denaro dai liquidatori (art. 36 del DPR 602/73).
In entrambi i casi il socio risponde alle condizioni delle norme richiamate ma non è un obbligato solidale. Se così è a maggior ragione egli deve ricorrere tempestivamente contro l’accertamento onde censurare la c.d. chiamata in solido, pena la cristallizzazione della pretesa.
Non è stata condivisa dalla Cassazione l’argomentazione in base alla quale il contribuente avrebbe dovuto ricevere “un nuovo e autonomo atto impositivo intestato direttamente al socio, non risultando quello notificatole idoneo in quanto asseritamente diretto solo alla cessata società”.
I giudici richiamano la tesi giurisprudenziale in base alla quale sono comunque validi ruoli e in generale atti impositivi intestati al soggetto estinto e notificati ai soci equiparando i soci agli eredi (Cass. 18 maggio 2018 n. 12242, Cass. 28 dicembre 2017 n. 31037).
Su questa affermazione occorre effettuare qualche ragionamento.
Di sicuro il socio raggiunto da un accertamento che lo indica come responsabile deve ricorrere; nel contempo, se in quello stesso accertamento non è indicata la ragione di quella pretesa responsabilità, questo dovrebbe essere annullabile.
I soci, per essere ritenuti responsabili, devono ricevere un autonomo e motivato accertamento in cui si dimostra il fondamento della loro responsabilità, quindi ad esempio in cui si dimostra che hanno riscosso somme da bilancio di liquidazione (Cass. SS.UU. 12 febbraio 2025 n. 3625).
Vero è che se si tratta come nella specie di società di capitali ristrette per il Fisco gli utili neri che si presume incassati dal socio fondano anche la sua responsabilità per i debiti sociali (si veda “Doppia responsabilità per i soci di società di capitali ristretta” del 24 febbraio 2026) ma ci va comunque una motivazione.
Su tale aspetto la Cassazione non si sofferma, ma sembra potersi affermare che nei 5 anni è solo la società a poter ricevere “il suo” accertamento, accertamento che, sempre nei 5 anni, può sì essere notificato al socio ma unicamente se è dimostrata la sua responsabilità.
Ove tale motivazione difetti, il socio deve necessariamente ricorrere ma l’accertamento a questi notificato sarà a nostro avviso annullabile per difetto di motivazione applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite del 2025.
La tesi che equipara i soci agli eredi si scontra con la limitazione di responsabilità che caratterizza i soci stessi, quindi sembra dover essere rivista.
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