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LAVORO & PREVIDENZA

Basta la dimensione nazionale del sindacato per agire contro la condotta antisindacale

I criteri degli artt. 19 e 28 della L. 300/70 restano distinti

/ Federico ANDREOZZI

Venerdì, 11 settembre 2026

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Con la sentenza n. 25184, depositata ieri, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti di legittimazione all’azione per la repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 della L. 300/70, chiarendo i rapporti tra tale disposizione e l’art. 19 della L. 300/70 alla luce della sentenza della Consulta n. 156/2025.

La controversia traeva origine dal ricorso ex art. 28 della L. 300/70 presentato da un’organizzazione sindacale operante nel comparto dei trasporti pubblici, degli appalti e dei servizi. Quest’ultima lamentava, nei confronti di una società di trasporto pubblico – con la quale affermava di aver stipulato numerosi accordi sindacali – il mancato riconoscimento delle proprie prerogative sindacali riconosciute dallo Statuto dei lavoratori, tra cui i locali per le assemblee e i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti. La società aveva sempre opposto un rifiuto a tali richieste, eccependo il difetto dei requisiti della rappresentatività e della sottoscrizione di accordi normativi applicati in azienda. L’organizzazione sindacale aveva pertanto agito in giudizio, chiedendo la cessazione della condotta antisindacale e il riconoscimento dei diritti sindacali rivendicati.

Il Tribunale adito, dopo aver inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, in sede di opposizione aveva riconosciuto la legittimazione del sindacato, rigettando però la domanda nel merito per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 19 della L. 300/70. La Corte d’Appello aveva invece accolto l’appello incidentale della società, escludendo a monte la legittimazione ad agire ex art. 28, in quanto l’attività del sindacato nel settore del trasporto pubblico locale non risultava sufficientemente diffusa sul territorio nazionale. Il sindacato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando i parametri utilizzati dal giudice d’Appello per escluderne il carattere nazionale.

Ad assumere rilievo nel giudizio dinanzi alla Cassazione è stata la sopravvenuta sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 della L. 300/70, nella parte in cui non consentiva la costituzione di RSA anche alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pur quando non avessero sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva né partecipato alla relativa negoziazione. Le parti muovevano dal presupposto che, dopo tale pronuncia, anche l’art. 28 dovesse essere letto nel senso di riconoscere la legittimazione soltanto ai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. A fondamento di questa interpretazione, veniva richiamata l’espressa dichiarazione della Consulta di “allineamento dei titoli” fra l’art. 19 e l’art. 28.

Investita della vicenda, la Cassazione esclude tuttavia che tale allineamento possa determinare una sovrapposizione dei criteri selettivi previsti dalle due disposizioni. L’art. 28 costituisce, infatti, uno strumento di tutela della libertà sindacale e del diritto di sciopero, e non soltanto dei “diritti sindacali” propri della parte “promozionale e propulsiva” dello Statuto, rappresentata dal titolo III della L. 300/70. La norma è, infatti, formulata con espresso riferimento alle “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”: la dimensione nazionale è necessaria e sufficiente, senza che debba combinarsi con un ulteriore criterio selettivo di carattere comparativo.

Diversa è, invece, la ratio dell’art. 19, diretto a selezionare le organizzazioni che possono beneficiare di diritti ulteriori rispetto alla generale garanzia della libertà sindacale. In tale ambito, osservano i giudici di legittimità, è giustificata l’adozione di criteri selettivi più rigorosi, tra i quali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, rientra la rappresentatività comparativa su base nazionale. L’“allineamento dei titoli” richiamato dalla Consulta sarebbe, in tale prospettiva, soltanto “tendenziale”, riguardando il perimetro di valutazione della rappresentatività sindacale, ossia la dimensione necessariamente nazionale del sindacato interessato, senza comportare l’identità dei criteri di selezione previsti dalle due disposizioni.

Ciò chiarito, la Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento per cui, per agire ex art. 28, è necessario e sufficiente che l’organizzazione sindacale abbia una diffusione organizzativa e svolga un’effettiva attività sindacale non necessariamente su tutto, ma almeno su gran parte del territorio nazionale (cfr. Cass. n. 2375/2015). La verifica della dimensione nazionale deve comunque tenere conto del settore produttivo cui appartiene l’impresa nei cui confronti è esercitata l’azione. Ed è proprio sotto quest’ultimo profilo che il ricorso dell’organizzazione sindacale viene respinto. La Corte d’Appello aveva infatti escluso la sussistenza del requisito della nazionalità rilevando che i CCNL sottoscritti dal sindacato riguardavano prevalentemente il settore ferroviario e non quello del trasporto pubblico locale. In quest’ultimo comparto, la diffusione dell’organizzazione sindacale sul territorio nazionale era risultata “del tutto parziale e frammentaria” riguardando solo 8 regioni e meno di 30 province sulle 110 complessive.

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